Finanziamenti, entrate Tari e servizio idrico al riparo dai creditori del dissesto

il sole24ore
4 Novembre 2019
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di Carmelo Battaglia e Domenico D’Agostino

Con la deliberazione n. 388/2019/PAR, la Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, ha evaso un quesito relativo alla possibilità, per un ente locale in dissesto, di opporre erga omnes l’esistenza di alcune poste di bilancio vincolate, come tali infungibili e, pertanto, sottraibili alla massa creditoria del dissesto. La richiesta di parere, in particolare, faceva riferimento a somme oggetto di finanziamento specifico, nonché agli introiti della Tari, destinate per legge a copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Come più volte ribadito anche dalla Sezione delle Autonomie, anzitutto, la Corte ha riaffermato che l’attività consultiva prescinde, necessariamente, dalla fattispecie alla quale si riferisce la richiesta di parere formulata dall’Ente interessato e fornisce soluzioni in termini di stretto principio. Oggetto del parere, secondo la Corte, era, quindi, da considerarsi la definizione normativa ed esegetica delle entrate vincolate e del loro utilizzo in termini di cassa. Prima delle modifiche apportate con il Dlgs 118/2011, corretto e integrato dal Dlgs 126/2014, la disciplina relativa all’individuazione delle entrate vincolate ed al loro utilizzo temporaneo in termini di cassa, di cui al Dlgs 267/2000, era alquanto lacunosa. Il criterio guida, utilizzato nella concreta applicazione delle norme, si incentrava sul corretto modo di prestare osservanza al principio di unità del bilancio; però, la scarna disciplina di dettaglio, da un lato, e la mancanza di indici sicuri atti ad individuare le entrate vincolate che facevano eccezione alla richiamata regola, dall’altro, hanno favorito diffuse incertezze sull’interpretazione del medesimo principio. L’unità del bilancio, nella nuova formulazione dei principi generali di cui all’allegato 1 al Dlgs 118/2011, viene declinata nelle proposizioni di diritto secondo le quali è il complesso unitario delle entrate che finanzia l’amministrazione pubblica e, quindi, sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate, esclusivamente, al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate. Stando agli approdi ultimi della legislazione e della giurisprudenza si distinguono: 1) vincoli in senso stretto, previsti dall’art. 180, comma 3, lett. d), Dlgs 267/2000 (Tuel), rispetto ai quali opera il limite di utilizzo e l’obbligo di ricostituzione di cui ai successivi articoli 195 e 222; 2) entrate vincolate ai sensi dell’art. 187, comma 3 ter, lett. d), Tuel; 3) entrate con vincolo di destinazione generico. Con riferimento al parere, entrano in gioco i soli vincoli di cui al numero 1). L’inquadramento normativo della fattispecie determina che il regime vincolistico della gestione di cassa sia caratterizzato, ex se, dall’eccezionalità delle ipotesi e che, qualora si tratti di risorse proprie dell’Ente, ulteriori vincoli siano presi in considerazione solo con riferimento alla gestione di competenza, con particolare riferimento alla costituzione della quota vincolata del risultato di amministrazione, così come previsto dall’articolo187, comma 3-ter, lett. d), Tuel. Pertanto, con riferimento alle somme oggetto di finanziamento, appare palese l’esistenza di una specifica destinazione e, quindi, le relative somme sono soggette al vincolo per cassa, di cui al suindicato articolo 180, comma 3, lett. d), Tuel. Con riferimento alle somme introitate per la riscossione della Tari, la Corte ha richiamato un proprio precedente, a tenore del quale è stata ribadita la sussistenza di una gestione vincolata con riferimento alle entrate ed alle spese relative ai servizi idrici e di raccolta e smaltimento rifiuti nel caso di Ente in dissesto finanziario. I giudici contabili, in particolare, hanno evidenziato che i vincoli di destinazione delle entrate devono, necessariamente, derivare o dalla legge (statale o regionale) o da trasferimenti o da prestiti e, inoltre, le entrate vincolate sono impignorabili ed il loro utilizzo può essere finalizzato all’espletamento di un servizio locale indispensabile, quali sono quello idrico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti, strettamente commisurati ai costi dei servizi stessi e la cui percentuale di copertura deve risultare preventivamente determinata. Nel caso di Enti in stato di dissesto finanziario, l’organo straordinario di liquidazione deve includere i debiti fuori bilancio afferenti a gestioni vincolate nel piano di rilevazione della massa passiva.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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