FCDE con metodo ridotto o semplificato. L’ANCI chiama in soccorso ARCONET

Mentre i giudici contabili sono da tempo allineati nell’evitare che il Fondo crediti dubbi possa essere calcolato nel conto consuntivo utilizzando l’abbattimento progressivo previsto nel bilancio di previsione (c.d. metodo ridotto), ovvero utilizzare il metodo semplificato solo in presenza di tassi di riscossione in conto residui elevate.

29 Luglio 2019
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Mentre i giudici contabili sono da tempo allineati nell’evitare che il Fondo crediti dubbi possa essere calcolato nel conto consuntivo utilizzando l’abbattimento progressivo previsto nel bilancio di previsione (c.d. metodo ridotto), ovvero utilizzare il metodo semplificato solo in presenza di tassi di riscossione in conto residui elevate, tali da rendere la formazione di nuovi residui di impatto non rilevante, l’ANCI ha lanciato un grido di allarme degli enti locali che si sono avvalsi sino ad oggi dei due metodi, chiedendo al vice Ministro Castelli un intervento straordinario della Commissione Arconet per correggere il principio contabile, evitando di far saltare gli equilibri di bilancio di moltissimi comuni.

Il calcolo con il metodo ridotto

Si ricorda come il d.l. 90/2014 abbia integrato il principio contabile applicato, di cui all’allegato 4/2, prevedendo che «con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l’ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all’articolo 36, e al 55 per cento, se l’ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all’85 per cento e dal 2019 l’accantonamento al fondo è effettuato per l’intero importo». Percentuali di abbattimento che la successiva legge di bilancio 2018 ha modificato prevedendo che nell’anno 2018 la percentuale di accantonamento minimo venisse fissata al 75% per poter poi aumentare progressivamente nel 2019 all’85%, nel 2020 al 95% raggiungendo il 100% solo a partire dall’anno 2021. Secondo i giudici contabili (tra le tante Corte dei conti Lombardia deliberazione n.253/2017) tale abbattimento è stato consentito esclusivamente nel bilancio di previsione, infatti il dm 20 maggio 2015 ha espressamente previsto che «In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio». In altri termini, per i giudici contabili l’inciso «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» deve essere riferito alla facoltà degli enti locali (per il quadriennio 2015-2018) di adottare il c.d. metodo semplificato per la costituzione del FCDE, non la facoltà – prevista per il medesimo quadriennio – di abbattere (fino alle percentuali indicate per il bilancio di previsione) la consistenza del FCDE a consuntivo calcolato secondo il metodo ordinario.

Metodo semplificato

Gli enti locali che, invece, avessero utilizzato il metodo semplificato, ossia calcolando il FCDE nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto degli utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti ed aggiungendo l’importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il FCDE, si troverebbero oggi ad avere difficoltà per continuare con il citato metodo in quanto vi sarebbe un disallineamento, tra quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 di raggiungere solo nel 2021 il 100% dell’accantonamento e lo stop al metodo semplificato a partire dal conto consuntivo 2019.

La richiesta dell’ANCI

In considerazione dei possibili rilevanti impatti, anche in termini di equilibri di bilancio 2019, da parte di tutti gli enti locali che avessero applicato il metodo ridotto (non consentito) o quello semplificato (consentito), l’ANCI chiede al Vice Ministero Castelli di indire immediatamente una riunione della Commissione ARCONET per il 5 agosto, al fine di modificare il principio contabile al punto 3.3 dell’allegato 4/2 del d.lgs.118/2011, prevedendo di raccordare le citate percentuali di abbattimento sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

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