(i) quello sostanziale dell’esigibilità in cui sorge il diritto (dies a quo «teorico»);
(ii) quello formale del possesso/arrivo di una valida fattura (dies a quo «esercitabile»).
Coordinando l’art. 19 e l’art. 25, dpr 633/1972 la circolare, più che innovare sul dies a quo, (ri)espande il termine ultimo della detrazione (dies ad quem) anche per le fatture arrivate nei primi giorni dell’anno successivo. Poco importa, anche secondo le due associazioni, se prima o dopo il 16 gennaio giacché a far salva la detrazione delle fatture arrivate nei termini per la liquidazione vi è l’articolo 1, dpr 100/98. Dies a quo. Il dies a quo sorge con l’esigibilità ma rimane ibernato fino a quando non si perfeziona anche il requisito formale del possesso. Va da sé che il possesso presuppone l’arrivo della fattura ma se ciò avviene in tempo utile per la liquidazione non si vede, in sostanza, perché il dpr 100/98 (che non è stato messo in discussione dalla circolare) debba lasciare il passo a letture più restrittive. E’ la stessa sentenza della Corte di giustizia (sentenza del 29/04/2004, causa C-152/02) peraltro che fa anche rinvio ai criteri fissati dallo Stato membro interessato» e, addirittura, se vogliamo, l’articolo 180 della Direttiva afferma che: «gli Stati membri possono autorizzare un soggetto passivo a procedere ad una detrazione che non è stata effettuata conformemente agli articolo 178 e 179». La detrazione immediata nel periodo di esigibilità, in sostanza, non pare messa in discussione e viene osservato che è peraltro la stessa circolare che richiamando l’articolo 179 della Direttiva 2006/112/CE ricorda come la norma comunitaria stabilisca che in linea di principio la detrazione è immediata ossia «che il diritto alla detrazione va esercitato nel periodo in cui è sorto ossia nel periodo in cui l’imposta è divenuta esigibile». La prova dell’arrivo. A rassicurare gli operatori sul fatto che la circolare 1/E/2018 non dovrebbe creare eccessivo allarmismo per le fatture che arrivano nei termini utili alla relativa liquidazione periodiche (ad esempio quelle di marzo per la liquidazione del 16 aprile) vi sono, infine, i toni distensivi con i quali viene detto che l’arrivo è, di fatto, riconducibile alla protocollazione progressiva (da sempre) richiesta dall’articolo 25, laddove la ricezione non risulti da Pec o altri sistemi che attestino la ricezione del documento. Non pare ravvisabile, insomma, alcun innovativo accanimento probatorio. Nessun accanimento probatorio, giova osservare, nemmeno per i soggetti (cessionari/ committenti) dell’articolo 17-ter tenuti ad applicare lo split payment e che optano per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento (da scegliere alternativamente) della ricezione della fattura oppure della registrazione della medesima. © Riproduzione riservata
La circolare 1/E/2018 dell’Agenzia dichiarava salvi i comportamenti di chi fino al 16/01/2018 aveva retro-imputato le fatture 2017 ricevute nei primi giorni del 2018
La circolare, più che innovare sul dies a quo, (ri)espande il termine ultimo della detrazione (dies ad quem) anche per le fatture arrivate nei primi giorni dell’anno successivo
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