Farmacie affidate in par condicio 

30 Giugno 2023
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di ANDREA MASCOLINI (ItaliaOggi – 30/06/2023)  – In collaborazione con Mimesi s.r.l
PARERE DELL’ANAC: ADEMPIMENTI COME L’IN HOUSE
L’affidamento in gestione da parte dell’ente pubblico di farmacie comunali o servizi sociali a un’Azienda speciale richiede all’ente concedente di esperire gli stessi adempimenti necessari per procedere ad un affidamento in house. Lo afferma l’Anac con il parere in funzione consultiva N.27 del 30 maggio 2023 rispetto a duna richiesta di un Comune che domandava se l’Azienda speciale avrebbe dovuto presentare un’offerta tecnico-economica come avviene per le società in-house. La questione viene affrontata dall’Anac partendo dall’articolo 114 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), per il quale «l’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunaleo provinciale (…)».La norma prevede inoltre che l’azienda debba conformare la propria attivitàa criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo dell’equilibrio economico (comma 4). In questo schema, rileva l’Authority, l’ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali (di cui al comma 8), esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali (comma 6). L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ricordato che l’Azienda speciale è distinta dall’ente locale e dispone di autonomia imprenditoriale, ma riveste un ruolo strumentale per l’Amministrazione pubblica, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza gestionale. L’Azienda speciale, pertanto, gode di autonomia imprenditoriale, ma la sua attività è diretta e orientata dall’ente controllante come fosse un in-house. Infatti la giurisprudenza amministrativa – si chiarisce nel parere – riconduce le aziende speciali, costituite per la gestione di servizi pubblici locali come quella esaminata nel parere, nel novero degli enti pubblici economici ossia degli enti titolari di impresa e che agiscono con gli strumenti di diritto comune. Questi enti, tuttavia, come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza, “restano nell’alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino con strumenti privatistici”. In sostanza le aziende speciali, così come le società in house, possono essere considerate come enti che rappresentano delle veree proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione, i cui dirigenti sono dunque legati alla Pubblica amministrazione da un rapporto di servizio come avviene peri dirigenti preposti ai servizi direttamente erogati dall’ente pubblici le aziende speciali sono enti che conservano natura pubblica, non possedendo nemmeno uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l’ente istitutivo secondo schemi e modelli privatistici. Pertanto, l’affidamento diretto di servizi pubblici a rilevanza economica tramite azienda speciale presenta molte similarità con gli affidamenti dell’in-house. Quindi, da parte dell’Azienda speciale va presentata un’offerta tecnico-economica per la gestione del servizio pubblico da sottoporre al vaglio della Pubblica Amministrazione.
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 30 giugno 2023.

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