La vicenda
Per l’uso indebito, in qualità di funzionario della Polizia Municipale di un Comune, dell’auto di servizio per la partecipazione a tre manifestazioni fuori territorio di competenza e l’altra, per il falso commesso nella redazione di una relazione di servizio concernente una delle suddette manifestazioni, Il Tribunale di primo grado e la Corte di appello hanno riconosciuto sia il reato di peculato d’uso (art. 314, secondo comma, cod. pen.) sia il reato di falso ideologico (art. 479 cod. pen.).
La difesa del funzionario
L’agente di Polizia Locale ha contestato entrambi i reati davanti alla Cassazione cui ha proposto ricorso.
In merito al reato di peculato d’uso, ha evidenziato come, la partecipazione alle cerimonie cui aveva partecipato, fuori dal territorio comunale ed aventi ad oggetto feste dedicate alla Polizia Municipale e giornata della memoria dell’Olocausto, non era necessaria alcuna autorizzazione del politico, stante la posizione apicale rivestita e la distinzione tra l’organo politico elettivo (Sindaco o Assessore delegato) e l’organo tecnico rappresentato dal Comandante o dal responsabile del Servizio di Polizia Municipale, dotato di piena autonomia sul piano organizzativo del servizio stesso. In questo caso nessun impatto poteva avere il regolamento di Polizia Locale che prevedeva la previa autorizzazione del Sindaco o dell’Assessore, trattandosi di un Comune con meno di sette addetti e, quindi, in presenza di un ente locale privo del Corpo di Polizia Locale che non necessitasse di un regolamento.
In modo non diverso ha errato la Corte di appello nel riconoscere il reato di falco ideologico per non aver riportato nel verbale di avere partecipato ad una festa patronale e che, quindi, nessuna rilevanza giuridica poteva avere quell’atto, compilato al solo fine di rispondere alla richiesta di un assessore di conoscere le attività svolte dall’imputato.
La conferma dei reati
A dire della Cassazione anche in assenza della costituzione del Corpo della Polizia Locale gli enti locali ben potevano disciplinare gli appartenenti al servizio mediante regolamento. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha rilevato che non vi è nessun contrasto tra le previsioni della legge quadro e quelle del Regolamento comunale che, nel caso di specie, ha legittimamente devoluto all’assessore delegato dal Sindaco il ruolo di responsabile del servizio e il conseguente potere di autorizzare le missioni di rappresentanza esterne al territorio comunale.
Anche il reato di falso ideologico è stato confermato in quanto, secondo la Cassazione, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che in una relazione di servizio fornisca una parziale rappresentazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, in quanto tale relazione costituisce atto pubblico e, ai fini dell’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, consistente nella rappresentazione e nella volontà di modificarne i contenuti veri, mentre non è richiesto l’animus nocendí né l’animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste sia quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere, sia quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno (tra le tante: Cass. Sez. 5, n. 17929/2020). Pertanto, deve essere conformato che integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando una relazione di servizio, espone una parziale rappresentazione di quanto accaduto, tacendo dati la cui omissione, non irrilevante nell’economia dell’atto, produce il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero (tra le tante: Sez. 5, n. 32951/2014).
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