Fabbisogni, Piao aggiornabile nelle more del preventivo

ItaliaOggi
10 Febbraio 2023
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di LUIGI OLIVIERI (ItaliaOggi 10/02/2023) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

IL DOCUMENTO PUÒ ESSERE APPROVATO PER FASI SUCCESSIVE E STRALCI
Piao aggiornabile nella sottosezione relativa ai fabbisogni anche nelle more del bilancio di previsione, per assumere dipendenti a tempo determinato. Il 31 dicembre 2026, data ultima per l’attuazione del Pnrr, si avvicina sempre più, ma le pubbliche amministrazioni ai fini del potenziamento necessario degli organici, sul piano qualitativo e quantitativo, sono praticamente ancora ferme all’anno zero. Le riforme degli ultimi due anni, a partire da quelle sulle procedure concorsuali, non hanno fin qui prodotto i risultati sperati, cioè il celere rinforzamento degli organici degli enti con nuove professionalità necessarie ai progetti del Pnrr, come ha dimostrato il Formez nel suo recente rapporto. Non solo i candidati sono pochi, in particolare per i profili tecnici, e molti in ogni caso rinunciano: le leggi sulla riforma dei concorsi hanno molto puntato sulla fase di selezione, ma hanno inciso poco, invece, sulla montagna di adempimenti che debbono precedere la materiale indizione delle procedure. Tra queste montagne, giganteggia il Piano integrato di attività e organizzazione, il cui risultato, purtroppo, alla prova dei fatti è ben lontano dalla semplificazione delle attività programmatorie che avrebbe voluto disboscare. Il Piao ha, forse, ottenuto l’obiettivo di rendere coerenti i vari piani che assorbe, ma non ha cancellato, nella realtà, gli adempimenti connessi. Le p.a. per assumere, tra i molti presupposti da rispettare (tra i quali il rispetto delle regole di finanza pubblica e dei termini per l’approvazione dei bilanci) debbono adottare la programmazione dei fabbisogni, disciplinata dall’articolo 6 del dlgs 165/2001. Tuttavia, il consueto e puntuale rinvio della scadenza dell’approvazione dei bilanci, slittato per ora al 30 aprile 2023, ha creato scompiglio. L’articolo 8 del dm 132/2022, che disciplina il Piao, prevede che gli enti locali approvino il Piao invece che entro il 31 gennaio, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, se rinviato. Avviare i concorsi per le assunzionia termine, pur “spinte” dalla normativa del Pnrr, allora, diviene complicato: molti enti potrebbero trovarsi a disporre della programmazione dei fabbisogni a fine maggio, il che significa poi attivare le procedure di reclutamento ancora dopo e perdere quasi un anno per provare ad acquisire il personale necessario ai progetti. E, questo, perché la programmazione dei fabbisogni confluisce nel Piao. E’ apparso, tuttavia, a molti osservatori che il Piao possa essere approvato per fasi successive e stralci, proprio allo scopo di permettere di attivare per tempo processi (per esempio, quello della determinazione degli obiettivi gestionali o della contrattazione decentrata) non compatibili con l’approvazione in unico blocco unitario del documento in fase troppo avanzata dell’anno, come fine maggio o ancor dopo (è molto verosimile che il termine dei bilanci slitti ben oltre il 30 aprile). Un emendamento al disegno di legge di conversione del dl Milleproroghe, all’esame del Senato, è allineato esattamente con la possibilità di approvare il Piao anche per stralci. Prevede che in caso di differimento dei termini di approvazione dei bilanci, gli enti locali, nelle more dell’approvazione complessiva del Piao, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione dei fabbisogni, proprio per attivare al più presto le assunzioni a tempo determinato anche in assenza di bilancio di previsione, come consente l’articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del dl 113/2016, convertito in legge 160/2013.

Il Piao è uno strumento il cui fine è orientare la gestione, non certo ostacolarla o bloccarla finché non sia approvato. Poiché l’articolo 6, comma 2, del dl 80/2021 lo configura come atto avente valenza triennale, da aggiornare annualmente, gli aggiornamenti possono certamente riguardare distinte sezioni e sottosezioni per stralci successivi, come l’emendamento ammette espressamente per la programmazione delle assunzioni. Ma, non si tratta di una norma posta ad introdurre una facoltà; è solo l’accertamento che il legislatore compie di una possibilità insita nelle logiche stesse della programmazione.

* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 10 febbraio 2022.

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