Ex Equitalia condannata dalla Corte dei conti a restituire al Comune i crediti tributari non incassati. Per le SS.UU. della Cassazione è corretto

Un comune laziale ha adito la Corte dei conti per vedere condannata l’ex Equitalia per crediti tributari non riscossi.

3 Marzo 2020
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Un comune laziale ha adito la Corte dei conti per vedere condannata l’ex Equitalia per crediti tributari non riscossi. In primo grado i giudici contabili hanno ritenuto corretto l’inadempimento sottoscritto con l’ente locale ed hanno proceduto alla condanna per danno erariale per circa 12 Milioni di Euro. La Corte dei conti in Appello ha ridotto l’importo a circa 10 Milioni di euro. ADER, subentrata alla ex Equitalia Spa, ha adito le Sezioni Unite della Cassazione per difetto di giurisdizione che con sentenza n. 5595/2019 non hanno dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo corretta la competenza dei giudici contabili avendo i medesimi fatta valere proprio la responsabilità dell’agente della riscossione per la condotta inadempiente tenuta nell’esercizio della sua attività in ordine alla gestione dei crediti tributari del Comune.

Le motivazioni del danno erariale

La Corte dei conti in sede di Appello hanno ritenuto la propria giurisdizione in primo luogo per la qualità di agenti dell’amministrazione, soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, degli incaricati della riscossione delle entrate dell’ente e del relativo versamento all’ente medesimo, in secondo luogo per la qualificazione di contabile della società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte.

Nel merito la controversia ha riguardato non l’accertamento di un inadempimento contrattuale, ma l’esatto esercizio della funzione di interesse pubblico della riscossione dei crediti erariali e che i giudizi ad istanza di parte. I giudici contabili hanno, inoltre, ritenuto infondato il motivo di appello relativo alla violazione del d.Igs. n. 112 del 1999 in tema di comunicazioni di  inesigibilità e procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, non comportando la previsione del termine per la comunicazione da parte del concessionario dell’inesigibilità del credito l’obbligo per l’amministrazione di attendere la scadenza del detto termine per chiedere conto al concessionario medesimo della gestione.

Avverso la condanna erariale l’ADER ha proposto ricorso innanzi le Sezioni Unite della Cassazione, evidenziando il difetto di giurisdizione della Corte dei conti. In via principale l’azione esercitata dal Comune non rientra in alcuna delle ipotesi previste da specifiche disposizioni di legge, risulta proposta senza il previo esperimento del procedimento amministrativo di cui agli artt. 19 e 20 d. Igs. n. 112 del 1999, estende extra legem ad un ente un’ipotesi di responsabilità amministrativa contabile che ha invero natura strettamente personale e sottopone alla cognizione della Corte di conti una normale azione di responsabilità contrattuale.

La decisione della Cassazione

Per la nomofilachia civile il ricorso proposto è inammissibile. La Cassazione ha precisato che, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore generale per i danni derivati all’erario dalla mancata esazione dei ruoli consegnati per la riscossione al concessionario anche prima ed indipendentemente dallo svolgimento del procedimento amministrativo di accertamento del diritto al rimborso o al discarico delle quote d’imposta anticipate e dichiarate inesigibili, stato affermato che non sussiste violazione dei limiti esterni della giurisdizione della Corte dei conti, ma vengono piuttosto in rilievo le modalità ed il tempo del suo esercizio.

Precisa, inoltre, la Cassazione come la Corte dei conti ha riconosciuto la propria giurisdizione non sulla base del citato art. 58 R.D. n. 1038 del 1933, ma della materia implicata dalla controversia, peraltro in conformità a quanto da tempo affermato da questa Corte, ossia che l’art. 58 in discorso, mediante la previsione di “altri giudizi ad istanza di parte”, introduce una categoria residuale, aperta, di giudizi che possono essere instaurati avanti il giudice contabile ad iniziativa di soggetti diversi dal pubblico ministero, con l’unico limite, che si verta in materia assegnata alla giurisdizione della Corte dei conti.

Non ha meritato condivisione l’eccezione sollevata dall’ADER che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, come quella di specie relativa alla riscossione delle entrate di un Comune. Ovvero che ricorre la competenza del giudice ordinario trattandosi di controversia avente ad oggetto l’adempimento della convenzione. Infatti, la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l’ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un “giudizio di conto”. In tale ambito, è da ritenere sussistente la competenza della Corte dei conti, in ordine ai giudizi tra il Comune e l’agente della riscossione (il quale, in forza di uno specifico rapporto di servizio, esercita pubbliche funzioni che spetterebbero all’ente locale di cui è agente o concessionario) riguardanti la responsabilità di detto agente nel caso in cui abbia cagionato per colpa un danno patrimoniale al Comune. Nel caso di specie, infatti, è stata fatta valere proprio la responsabilità dell’agente della riscossione per la condotta inadempiente tenuta nell’esercizio della sua attività in ordine alla gestione dei crediti tributari del Comune.

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