di Anna Guiducci
Scatta l’esercizio provvisorio per tutti gli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione 2020/22 entro il 31 dicembre 2019. Secondo l’articolo 163 del Tuel, in esercizio provvisorio gli enti sono tenuti a gestire gli stanziamenti di competenza previsti nella seconda annualità del bilancio 2019/2021. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, non è possibile impegnare mensilmente per ciascun programma importi superiori a un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. Non si applica la regola dei dodicesimi in caso di spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, fra le quali rientrano i rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso. È inoltre possibile impegnare tutte le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti. Nelle more dell’approvazione del bilancio non è inoltre consentito il ricorso all’indebitamento e l’ente può impegnare la spesa corrente e in partite di giro, mentre la spesa in conto capitale può essere impegnata solo nel caso di lavori pubblici o interventi di somma urgenza. All’avvio dell’esercizio provvisorio l’ente trasmette al tesoriere gli stanziamenti di competenza riguardanti l’annualità 2020 del bilancio 2019/21 assestato, indicando, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi sono individuati nel mandato attraverso la codifica Siope. È tuttavia consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 del Tuel, il cui limite massimo, fino al 2022, è elevato ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo rendiconto approvato. Nel rispetto delle esigenze gestionali, nel corso dell’esercizio provvisorio è poi possibile applicare l’avanzo presunto vincolato o accantonato, nonché effettuare le variazioni del fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate. È possibile utilizzare il fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. Con delibera di giunta è inoltre possibile effettuare le variazioni di peg e le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale. Durante l’esercizio provvisorio è infine possibile approvare il riaccertamento ordinario e quello parziale dei residui. Regole più rigide devono invece essere osservate in caso di gestione provvisoria, che scatta quando l’ente non approva il bilancio di esercizio entro il termine eventualmente prorogato dalla legge. In questo caso l’ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie a evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.
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