I precedenti orientamenti dei giudici contabili
Sulla questione “se, in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), sia possibile deliberare variazioni della relativa tariffa successivamente all’approvazione del bilancio di previsione ed entro il termine dell’assestamento generale di bilancio” si erano già espresse le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, con deliberazione n. 2 del 2011. In tale occasione, evidenziava la nomofilachia contabile, come la legge rimette all’ente locale la determinazione della tariffa, ma con l’esercizio di tale potere entro un margine di tempo ben definito, costituito appunto dalla data di approvazione del bilancio di previsione. In tale occasione i magistrati contabili ebbero ad evidenziare che, considerata la vigente disciplina statale in tema di variazioni di tariffe della Tassa per i rifiuti solidi urbani, non sono ammissibili variazioni di tariffe di detto tributo successivamente all’approvazione del bilancio di previsione.
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