Errato calcolo del FCDE se si escludono i residui dell’anno di riferimento

L’ente locale, in sede di calcolo del FCDE del conto consuntivo, non può escludere i residui di competenza pena la sottostima del fondo, salvo per il conto consuntivo dell’anno 2020. L’incongruità è stata rilevata dalla Corte dei conti per la Sicilia (deliberazione n.106/2022) nell’analisi effettuata sui conti di un ente locale.

29 Giugno 2022
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L’ente locale, in sede di calcolo del FCDE del conto consuntivo, non può escludere i residui di competenza pena la sottostima del fondo, salvo per il conto consuntivo dell’anno 2020 che, in ragione della crisi pandemica (art. 107 bis della Legge 24 aprile 2020, n. 27) il legislatore ha previsto una specifica deroga ai principi contabili. L’incongruità è stata rilevata dalla Corte dei conti per la Sicilia (deliberazione n.106/2022) nell’analisi effettuata sui conti di un ente locale.

La verifica

Dall’analisi degli accantonamenti disposti da un ente locale nel conto consuntivo 2019, nonostante il revisore dei conti ne abbia certificato la congruità, sono emerse in sede istruttoria delle incongruenze nella base di calcolo utilizzata, rispetto ai dati BDAP in possesso della Corte. Per questi motivi, il magistrato istruttore ha chiesto all’ente locale di fornire chiarimenti circa la discordanza tra i residui attivi al 31.12 sul quale è stato calcolato il fondo (colonna c, tab. 4) e quelli emergenti dal conto del bilancio estrapolato dalla Bdap suddivisi per tipologia.

L’ente ha chiarito che, i residui sui quali è stato calcolato il Fcde corrisponde ad alcune categorie, indicando che per la tipologia 101 le categorie scelte sono: Imposta comunale immobili (Ici) da anni precedenti, Tassa rifiuti (Tari) e Tasi.

La risposta della Corte

Pur risultando corrette le basi di calcolo, il Collegio contabile ha rilevato che, il calcolo della percentuale è stato considerato il quinquennio precedente l’esercizio considerato, ovvero, per il 2019, la media è stata calcolata sul quinquennio 2014-2018 anziché 2015-2019, in contrasto con quanto sancito da ultimo dalle SS.RR. in speciale composizione, che ha sancito il seguente principio: “Sulla base di questo quadro logico e normativo, appare evidente che il punto 3.3. del p.c.a., non autorizza a ritenere che dai residui degli ‘esercizi precedenti’ si possano escludere quelli di ‘competenza’ (…). Alla stregua dello stesso p.c.a., in sede di rendiconto, la regola dei periodi da prendere in considerazione è fornita dal frammento finale del p.c.a. qui riportato, il quale afferma che si deve tenere conto dell’ ‘ammontare dei residui attivi […] negli ultimi cinque esercizi’ (ultima parte del § 3.3.)” (sentenza n. 20/2021), richiamando anche il dato letterale derivante dall’art. 107-bis del d.l. n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, “che ha consentito di mantenere fisso il calcolo all’anno 2019, in pratica congelando il FCDE a quello del rendiconto 2019 (art. 107-bis del d.l. n. 18/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020). Tale disposizione sarebbe stata del tutto inutile se la disciplina a regime del FCDE avesse escluso dal computo i residui dell’anno di chiusura del rendiconto” (SS.RR. n. 20/2021).

A differenza dei calcoli previsti dai principi contabili, è stato evidenziato che nell’anno 2020 la questione è diversa, in ragione della crisi epidemiologica che ha indotto il legislatore (art. 107 bis della Legge 24 aprile 2020, n.27) ha modificare la base di calcolo senza considerare gli effetti dei residui di competenza dell’anno 2020. In questo caso, il prospetto fornito dall’ente del calcolo del FCDE dell’anno 2020, pur ripetendo l’errore di calcolo sul quinquennio 2015-2019, può considerarsi conforme alle indicazioni legislative quale deroga ai principi contabili.

prontuario per lufficio ragioneria QUECCHIA

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