L’accertamento delle entrate della TARI non può che essere effettuata al momento dell’emissione dei ruoli che debbono avvenire entro i termini dell’approvazione del rendiconto, altrimenti l’entrata accertata nell’anno confluisce in modo ingiustificato nell’avanzo di amministrazione con evidente rappresentazione non corretta di quest’ultimo. In modo non diverso, la confluenza del TEFA nelle partite di giro rappresenta una grave irregolarità contabile. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta al Corte dei conti della Liguria (deliberazione n.3/2021) nell’esame delle errate poste contabili iscritte da un Comune.
Accertamento della TARI
Precisa il Collegio contabile come, il paragrafo 3.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, l’accertamento costituisce la fase dell’entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione: a) la ragione del credito; b) il titolo giuridico che supporta il credito; c) l’individuazione del soggetto debitore; d) l’ammontare del credito; e) la relativa scadenza. Il successivo paragrafo 3.2 dispone che, in aderenza al principio della competenza finanziaria potenziata, l’iscrizione della posta contabile nel bilancio deve avvenire in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva, con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito. In merito all’accertamento delle entrate di carattere tributario, l’art. 179 TUEL, al primo comma, lett. a), prevede che questo avvenga a seguito di emissione di ruoli ovvero a seguito di altre forme stabilite per legge. Il principio contabile al paragrafo 3.7.1, stabilisce che per le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari o liste di carico l’accertamento e l’imputazione contabile avviene “[…] all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto”.
Precisati i sopra indicati principi, il Collegio contabile ha verificato come il comune avesse proceduto all’accertamento della TARI mentre i ruoli del relativo tributo sono stati emessi con due anni di ritardo. La conseguenza, rispetto ai richiamati principi contabili, è che il comune non aveva titolo per poter iscrivere nella contabilità di due anni prima l’accertamento, in quanto in tale esercizio i ruoli non erano stati approvati né, tantomeno, la riscossione era prevista entro i termini di approvazione del rendiconto.
In altri termini, tali entrate sono irregolarmente confluite nel risultato di amministrazione, determinandone una sopravvalutazione di pari importo. Precisa a tal riguardo il Collegio contabile come il risultato di amministrazione è stato considerato dalla giurisprudenza costituzionale come “un fermo punto di partenza degli esercizi successivi” e ciò in considerazione del “principio di continuità degli esercizi finanziari «per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi. Ne risulta così coinvolto in modo durevole l’equilibrio del bilancio: quest’ultimo, considerato nella sua prospettiva dinamica, la quale “consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche” (sentenza n. 266 del 2013; in senso conforme, sentenza n. 250 del 2013), esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione […]. Proprio la costanza e la continuità di tale ricerca ne spiegano l’operatività nell’arco di più esercizi finanziari; al contrario, prendere le mosse da infedeli rappresentazioni delle risultanze economiche e patrimoniali provoca un effetto “domino” nei sopravvenienti esercizi, pregiudicando irrimediabilmente ogni operazione di risanamento» (sentenza n. 89 del 2017)” (C. Cost. n. 274/2017).
In conclusione, tutte le attività che preludono alla rappresentazione del risultato di amministrazione (ivi incluse quella di accertamento delle entrate) devono essere eseguite dall’ente con la massima attenzione e la dovuta scrupolosità.
TEFA in partite di giro
Tra le altre verifiche è anche emerso come, tra le partite di giro, l’ente abbia iscritto impegni riguardanti il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA). Al riguardo il Collegio contabile non può non osservare come, da tempo la Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n. 487/2013), avesse precisato che, il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), ha natura accessoria rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, pertanto, alla luce anche della natura tipizzata delle voci di entrata e di spesa iscrivibili nei “servizi conto terzi”, esso non può essere contabilizzato dall’Ente comunale tra tali voci.
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