Errata contabilizzazione proventi del codice della strada

Dagli esamini sui conto consuntivi di un comune la Corte dei conti, ha rilevato la non corretta contabilizzazione dei proventi del condice della strada.

29 Settembre 2020
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Dagli esamini sui conto consuntivi di un comune la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Toscana (deliberazione n.78/2020), ha rilevato la non corretta contabilizzazione dei proventi del condice della strada. Dall’esame dei conti è, infatti, emerso che, nel periodo delle quattro annualità dei rendiconti verificati, in relazione alla quantificazione della cassa e alle sue componenti (libera e vincolata) sono emerse problematiche legate alla corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi relativi alle entrate a specifica destinazione come previsto dall’art. 180 Tuel per le modalità di riscossione e dall’art. 195 Tuel per il loro successivo utilizzo. In modo particolare, è stato rilevato che i flussi di cassa riferiti ad entrate che, in base alle disposizioni del d.lgs. 118/2011, hanno le caratteristiche per poter essere definite vincolate (riscossioni derivanti da sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada) ma che non risultano essere state in tal modo considerate.

La gestione dei fondi vincolati

Il Collegio contabile toscano ha precisato che, in merito alla gestione dei fondi vincolati, è necessario fare riferimento al principio ispiratore del “vincolo di cassa” secondo cui vanno disti stinte le risorse che genericamente finanziano le spese del bilancio (in ossequio al principio di unicità del bilancio) e quelle che viceversa vanno a finanziare direttamente specifici interventi di spesa creando un collegamento diretto tra la risorsa che affluisce al bilancio e la spesa che con essa deve essere finanziata. Si tratta di non solo di un obbligo sancito dal legislatore ma soprattutto esso rappresenta un principio di sana gestione che trova la sua legittimazione nella necessità di governo dei flussi di cassa e degli equilibri della stessa. L’assenza di una distinzione tra le diverse tipologie di entrata può comportare un utilizzo costante e ripetuto di entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti generiche che altera gli equilibri e non consente l’eventuale emersione di situazioni deficitarie o di sofferenza di cassa, consentendo al tempo stesso che eventuali situazioni di disavanzo finanziario, conseguenti al mantenimento in bilancio di poste attive non effettivamente esigibili, non trovino evidenza contabile. In altri termini il bilancio dell’ente locale deve garantire un equilibrio costante tra le spese e le entrate “generiche” (ordinarie e non) poiché, per il principio di unicità del bilancio, esse sono preordinate al finanziamento della generalità delle spese del bilancio. Al contempo deve essere garantito un equilibrio delle partite vincolate, in modo tale che il flusso di entrata di queste ultime sia sempre in grado di finanziare gli specifici interventi cui sono destinate per disposizione di legge e/o regolamentare o, con un’interpretazione ancora più estensiva, perché lo stesso ente le abbia in modo specifico destinate. Inoltre, oltre alla distinzione tra entrate generiche ed entrate a specifica destinazione, il legislatore ha previsto per queste ultime un vincolo che deve operare anche in termini di cassa. In altri termini, laddove una entrata corrente o di parte capitale abbia un collegamento diretto a specifiche spese, questa entrata deve essere esclusa dall’applicazione del principio di unicità del bilancio, andando a finanziare non più la generalità delle spese ma appunto specifici interventi in modo tale che sia garantita la copertura di cassa nel momento in cui tali interventi avranno la loro manifestazione anche monetaria. D’altra parte, lo stesso principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, al punto 10.1, prescrive che “gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 180, comma 3, lettera d, del Tuel continuano ad indicare al tesoriere, attraverso l’ordinativo d’incasso, l’eventuale natura vincolata dei propri incassi. A riguardo, la riforma ha precisato che devono essere segnalate al tesoriere le riscossioni a destinazione vincolata derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti”.

La contabilizzazione dei proventi al codice della strada

In merito alla sopra indicate procedure l’ente stesso ha dichiarato che ha contabilizzato nella cassa vincolata tutte le riscossioni nel rispetto degli artt. 180 e 195 del Tuel e del principio contabile, dall’esame dei rendiconti dal 2015 al 2019 figurano invece movimentazioni di cassa per entrate riguardanti riscossioni relative a sanzioni pecuniarie al codice della strada che per legge risultano vincolate almeno nella misura del 50 per cento. Tali risorse, non configurandosi come “entrate a destinazione generica”, rispondono ad entrambi i requisiti (specificità e provenienza del vincolo, attribuito dalla legge o principio contabile e da trasferimenti). Per quanto attiene, infatti, i proventi da sanzioni violazioni del codice della strada ciò è avvalorato dal fatto che tali entrate vengono destinate dalla l. 285/92 alla realizzazione di specifici interventi elencati, in modo puntuale, dall’art. 208, comma 4.

In conclusione, secondo il Collegio contabile, l’irregolarità comporta una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’Ente, allegato al rendiconto delle gestioni dal 2015 al 2019, di cui all’art. 226 Tuel. Si tratta, in questo caso, oltre dell’inosservanza dei principi contabili di attendibilità, veridicità e integrità del bilancio, anche di violazioni in merito alla gestione dei flussi di cassa e alla loro verificabilità.

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