Errata contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità

19 Maggio 2023
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E’ corretto l’accantonamento nel risultato d’amministrazione del Fondo anticipazioni di liquidità, corrispondente al debito residuo, dando evidenza della riduzione dell’accantonamento nella misura della quota rimborsata nell’esercizio, non è invece corretto il non inserimento nel bilancio di previsione della quota delle risorse liberate a seguito della riduzione del FAL in un’apposita voce denominata “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”. Sono queste le indicazioni della deliberazione n.77/2023 della corte dei conti dell’Emilia Romagna che ha chiesto la rettifica del risultato di amministrazione dell’ente locale che nulla aveva inserito nel bilancio di previsione.

I principi contabili

Le disposizioni di cui all’art. 52, comma 1-ter,del D.L. 30 n. 73/2021 così come evidenziato nella FAQ n. 47 della Commissione Arconet del 3 dicembre 2021, la contabilizzazione del FAL è così indicata “A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso”.

La contabilizzazione del FAL

In base alla nuova normativa gli enti locali non possono più operare la riduzione del FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma devono ridurre il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1), e devono applicare la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo. Al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”. Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021:
nell’allegato a) deve essere iscritto il FAL per un importo pari a quello dell’esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;
nell’allegato a/1, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, devono essere registrati sia la riduzione del FAL nell’apposita voce, sia l’accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.
Pertanto, il mancato inserimento in bilancio della quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”, l’ente ha migliorato in modo errato il risultato di amministrazione, con la conseguenza di operare le misure conseguenziali indispensabili al ripristino degli equilibri violati, con riferimento alla situazione finanziaria e contabile per come definitivamente emersa al termine dell’esercizio, con conseguente adozione di interventi correttivi nella misura in cui questi possano essere utilmente condotti in chiave dinamica.
L’ente, quindi, dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto attraverso l’adozione di apposita delibera consiliare: tale atto dovrà avere riguardo non solo alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione e del maggior disavanzo da riassorbire, dovuto al mancato recupero della quota del FAL, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su questi si dovranno produrre in conseguenza degli obblighi di finanziamento del disavanzo.

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