Errata confluenza del FCDE nel FAL avendo la legge previsto il contrario

I giudici contabili affinano i controlli sul corretto calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità verificando alcune anomalie da parte di un ente locale con obbligo di provvedere entro 60 giorni al corretto calcolo secondo i principi della contabilità armonizzata,

6 Novembre 2019
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I giudici contabili affinano i controlli sul corretto calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità verificando alcune anomalie da parte di un ente locale con obbligo di provvedere entro 60 giorni al corretto calcolo secondo i principi della contabilità armonizzata, con relative conseguenze sul risultato di bilancio e delle relative coperture. A ciò si aggiunge l’errata confluenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel Fondo anticipazioni di liquidità, evidenziando come la normativa preveda esattamente il contrario. Sono queste in sintesi i contenuti della deliberazione n. 207 della Corte dei conti della Campania depositata in data 4 novembre 2019.

Errato calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità

A causa di un FCDE pari a zero rilevato nel conto consuntivo, il magistrato istruttore chiedeva il dettaglio del calcolo dei residui attivi e della media semplice degli incassi in conto residui.

Dalla verifica dei dati consultabili in BDAP – MEF emergeva che nel quadro “riepilogo generale delle entrate” vi era la presenza di un totale di residui attivi del TITOLO I pari ad € 16.757.140,47 ed un totale di residui attivi del TITOLO III pari ad € 9.784.668,50; il totale dei residui appena richiamato era di € 26.541.808,97. Tale dato destava fortissime preoccupazioni in ordine alla congruità del Risultato di amministrazione 2017, nonché rispetto alla tenuta generale degli equilibri di Bilancio. Segnatamente veniva in rilievo che nel quadro afferente al risultato 2017 nessun importo era stato inserito dall’Ente con riferimento al FCDE; ed ancora non era stato nemmeno specificato il dato dello stesso risultato.

Secondo l’ente si evidenziava preliminarmente che la tabella era stata compilata parzialmente: mancavano, infatti, i dati relativi alle percentuali di incasso su residui dei TIT I e III quinquennio 2012-2016 pari rispettivamente a 20.07%, 20.30%, 22,76%, 18,97% e 22,56%.

Si procedeva, quindi, all’applicazione della media semplice, alle percentuali di incasso, da cui si ricavava una media percentuale pari al 20,93% il cui complemento a 100 era risultato pari al 79,06%.

La stessa è da applicarsi al monte residui afferente ai TIT I e III al 31/12/2017, il cui totale riportato nei certificati al conto inviati dall’Ente al Ministero dell’Interno – Sezione finanza locale ed al BDAP del MEF era risultato pari ad € 26.541.828,97. Applicando la media del 79,06% l’accantonamento al FCDE avrebbe, quindi, dovuto essere pari d € 20.983.969,98 con una chiara e rilevante sottostima del fondo.

Le motivazioni dell’importo nullo

Alla domanda posta dal magistrato contabile per quale ragione l’importo inserito nel conto consuntivo risultasse pari a zero, l’ente precisava che l’accantonamento al F.C.D.E. risultava pari ad € 5.225.845,06. Tale importo risultava inferiore all’accantonamento per anticipazioni di liquidità ex D.L. 35 e successivi rifinanziamenti pari ad € 9.838.539,22. L’importo del F.C.D.E. risulta[va] quindi accantonato per assorbenza sul risultato di amministrazione 2017 sul citato importo di € 9.838.539,22.

In merito al riferimento dell’ente locale, rileva che la norma presa in considerazione è l’art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015 sancisce che “(…) gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione (…)”.

In altri termini, laddove il F.C.D.E. era sufficientemente capiente, le anticipazioni di cui al D.L. 35/13 e ss. potevano essere considerate incluse nello stesso fondo ed evidentemente non viceversa.

La conseguenza del calcolo errato

In definitiva considerando il Fondo anticipazioni liquidità ex D.L. 35 e ss incluso nel FCDE, come previsto dall’art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, risulta un disavanzo effettivo di € – 11.145.430,78 (FCDE – Accantonamenti ex dl 35 e ss) per il solo 2017. In considerazione di tale maggior disavanzo accertato, il Collegio contabile accerta, ai sensi degli articoli 148 e 148 bis, comma 3, del TUEL, nonché ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, la sussistenza delle irregolarità contabili e finanziarie, richiamando l’ente all’osservanza delle prescrizioni di legge e dei principi esposti in motivazione, con relativa segnalazione al Consiglio comunale le irregolarità rilevate in rapporto alle quali l’Amministrazione comunale dovrà adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della presente pronuncia, le misure correttive ritenute più idonee a ripristinare immediatamente i margini di una sua capacità di spesa, sotto l’indicato profilo della “sostenibilità finanziaria” con particolare riferimento al ricalcolo del Fondo Crediti di dubbia esigibilità con conseguente emersione del disavanzo da coprire secondo le disposizioni legislative.

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