di LUCIANO FAZZI* (21/06/202)
Si sta avvicinando la scadenza del 31 luglio entro cui gli enti devono provvedere alla verifica
Revisori locali alla prova di salvaguardia e assestamento
Si sta avvicinando la scadenza prevista dall’art.193 del Testo unico enti locali (dlgs n.267/2000) entro la quale gli enti devono provvedere a fare la verifica del permanere degli equilibri di bilancio; il comma 2 del citato articolo ricorda infatti che «Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio». Parimenti l’art. 175 comma 8 del Tuel dispone che «mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio». La ricognizione prodromica all’adozione della delibera di salvaguardia deve inoltre interessare l’eventuale presenza di debiti fuori bilancio e la congruità dell’Fcde accantonato nel risultato di amministrazione qualora si accertino gravi squilibri nella gestione dei residui. La delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri deve essere adottata anche da parte degli enti in ritardo con l’approvazione del bilancio di previsione (mentre l’assestamento di bilancio non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione come richiamato dalla Faq Arconet n.41 del 15 luglio 2020), così come è altresì riconosciuta ampia facoltà agli enti di adottare una unica delibera di salvaguardia/assestamento o, invero due delibere separate.
Nell’area riservata del sito www.ancrel.it è stato messo a disposizione degli associati uno schema di verbale per la formulazione del parere. Nello specifico le verifiche dovranno incentrati su: – l’equilibrio della gestione di competenza tanto di parte corrente che di parte capitale nell’ottica del – saldo di competenza non negativo sancito dall’art.1, comma 821 della Legge 145/2018; – la coerenza degli importi assestati di entrata e spesa con i relativi accertamenti ed impegni; – il saldo di cassa non negativo (con focus sulla cassa vincolata) ed il rispetto dei tempi di pagamento; – la gestione dei residui tenuto conto anche degli incassi e pagamenti nel frattempo intercorsi dall’inizio dell’anno; – la congruità dell’accantonamento dell’Fcde sia per quanto riguarda lo stanziamento di competenza (assestamento) sia per quanto riguarda l’accantonamento nel risultato di amministrazione (salvaguardia); – la congruità dell’accantonamentoa titolo di fondo contenzioso secondo le modalità richieste dalla Corte dei conti;- la corretta quantificazione (qualora dovuta) del fondo garanzia debiti commerciali; – l’esistenzao meno di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare; – il rispetto dei cronoprogrammi per la spesa di investimento con particolare attenzione agli interventi finanziati con risorse Pnrr, tenuto conto delle possibili tensioni di cassa; – l’andamento della gestione, anche prospettica degli organismi partecipati; Il rispetto dei limiti della spesa di personale in coerenza con quanto previsto dal Fabbisogno del personale approvato con il Piao.
Nel caso in cui le suddette verifiche diano esito positivo, si può procedere con l’eventuale assestamento di bilancio, in caso invece in cui la verifica dia esito negativo, il 3 comma dell’art.193 del Tuel indica le possibili azioni da adottare al fine del ripristino degli equilibri ed in particolare: 1) in primis è necessario effettuare una puntuale ricognizione di tutte le voci di entrata e spese ed individuare possibili maggiori entrate ed eventuali economie di spesa; fanno eccezione i provenienti derivanti dall’assunzione di prestiti, le entrate con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale che possono essere utilizzate solo con riferimento a squilibri di parte capitale;
2) in secondo luogo, è data facoltà agli enti di poter utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione (art.187, comma 2, lettera a) del Tuel).
La dichiarazione di squilibrio consente l’applicazione dell’avanzo libero superando le ordinarie regole che devono essere rispettate ogni qualvolta si prevede l’applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione. In particolare, l’ente non deve trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt.195 o 222 del Tuel. Resta comunque inteso che l’applicazione della quota libera dell’avanzo di amministrazione, può avvenire solo dopo l’approvazione del rendiconto della gestione. 3) è infine consentito, nel caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art.1, comma 169 della Legge 296/2006, modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell’ente con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. La mancata adozione del provvedimento di riequilibrio del bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’art.141 del Tuel il quale prevede che nell’inerzia della giunta e del consiglio comunale, si possa arrivare allo scioglimento dell’assemblea.
*Presidente Ancrel Toscana – Liguria
In collaborazione con Mimesi s.r.l. – Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 21 giugno 2024
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