Entro il 20 dicembre le richieste di contributo al fondo contenziosi per calamità naturali

il sole24ore
14 Novembre 2019
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di Patrizia Ruffini

Il decreto del Viminale pdf Il modello di certificazione Scade il 20 dicembre 2019 la certificazione per il contributo a sostegno delle spese a fronte di sentenze di risarcimento da calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi collegati, che si sono verificati entro il 25 giugno 2016. Il termine e il modello da utilizzare per la certificazione, che riguarda solo i Comuni interessati dalla misura finanziaria, sono stati fissati con il decreto del ministero dell’Interno 12 novembre 2019. Con l’articolo 4 del Dl 113/2016, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni, è stato istituito presso il ministero dell’Interno un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Le risorse sono attribuite ai Comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi collegati, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali o i cedimenti strutturali devono essersi verificati entro il termine del 25 giugno 2016. Per l’anno 2016 (decreto 30 giugno 2016), i Comuni hanno avanzato la domanda di contributo con riferimento al periodo antecedente al 5 settembre 2016. Per l’anno 2017 (decreto 14 febbraio 2017), le richieste si sono rivolte alle spese non ancora sostenute dal 6 settembre 2016 (giorno successivo alla scadenza del primo certificato) al 31 marzo 2017 (data ultima di presentazione della richiesta per l’anno 2017). Per l’anno 2018, i Comuni hanno richiesto il contributo (decreto 5 marzo 2018) per il periodo dal 1° aprile 2017 (giorno successivo alla scadenza del precedente certificato) al 31 marzo 2018 (data ultima di presentazione della richiesta per l’anno 2018). La nuova certificazione La nuova certificazione per l’anno 2019 interessa dunque i Comuni che hanno spese, non ancora sostenute, a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 1° aprile 2018 al 20 dicembre 2019, derivanti da calamità naturali o cedimenti strutturali, o da accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016. La richiesta può essere formulata solo se l’importo complessivo delle spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2018, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati). Quote non assegnate Inoltre, sempre con il certificato 2019, i Comuni che hanno trasmesso le certificazioni hanno la facoltà di richiedere la quota di contributo erariale non assegnata nell’anno 2016, 2017 e 2018 a seguito del riparto proporzionale del trasferimento per insufficienza di risorse disponibili. Pertanto, questi enti si trovano a dover confermare o correggere il dato comunicato. In particolare, la rettifica dovrà essere effettuata se la spesa complessiva a carico del bilancio del Comune si è ridotta grazie a contributi diversi da quelli già erogati a questo titolo dal Viminale. Diversamente, l’ente dovrà procedere alla conferma del dato precedentemente certificato che viene già riportato nello schema. Infine, il modello va trasmesso in via telematica, firmato digitalmente dal responsabile finanziario e dal segretario comunale entro le ore 24 del 20 dicembre 2019, a pena di decadenza.

Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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