di Matteo Barbero
Il caro bollette per gli enti locali non può essere coperto dai trasferimenti Covid. E’ la sorprendente conclusione cui arriva la Ragioneria generale dello Stato rispondendo al quesito posto da un comune che chiedeva lumi in ordine alla possibilità di coprire con il fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all’articolo 106 del dl 34/2019 una parte degli extra costi derivanti dagli aumenti dei prezzi delle forniture. Via XX settembre evidenzia che i trasferimenti del «Fondone» sono vincolati alla finalità di ristorare la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica, tenendo conto delle minori entrate e delle maggiori spese (al netto dei ristori specifici). Secondo i tecnici del Mef, non è possibile considerare «maggiori spese Covid» quelle sostenute e da sostenere per i rincari delle utenze in quanto non strettamente correlate alla richiamata emergenza. Pertanto, non si ritiene ammissibile il loro finanziamento a valere sulle risorse del richiamato fondo.
La conclusione pare quanto meno sorprendente. E’ bene precisare che la funzione statale di «soccorso finanziario» è puntualmente prevista e disciplinata dall’articolo 11 della legge n.243/2012, in attuazione dell’articolo 81 Cost. Tale norma prevede che, nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, si attivi un (unico) fondo straordinario, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall’andamento del ciclo economico e degli effetti degli eventi eccezionali sulla finanza dei singoli enti. Viceversa, la pandemia da Covid 19 ha innescato una strana bulimia di fondi settoriali, con conseguenti, enormi, problemi di verifica e rendicontazione. In altre parole, oltre al «Fondone», lo Stato ha erogato tanti «fondini» specifici, vincolati a copertura di minori entrate o maggiori spese. In questo senso, considerare vincolato il «Fondone» rappresenta una forzatura, perché esso è chiaramente destinato a finanziare uno spettro di attività (le «funzioni fondamentali») estremamente ampio, (non solo geograficamente) variabile e (assai) mutevole nel tempo (specie in una fase di incertezza come quella attuale). Certamente, ridurre tale spettro al concetto di vincolo è contabilmente scorretto e rappresenta una chiara violazione della Costituzione vigente, la quale (in nome dell’autonomia) non tollera, come noto, trasferimenti generali vincolati nella destinazione. Sfugge, inoltre, sulla base di quali considerazioni geo-politiche-economiche si possa escludere così seccamente un nesso fra la pandemia e il caro bollette. Se poi si considera che fino ad oggi gli enti locali non hanno ottenuto alcun sostegno per fronteggiare questa nuova maggiore spesa, mentre hanno ricevuto dal decreto ristori-ter (dl 4/2022) il via libera ad utilizzare anche nel 2022 eventuali economie sul Fondone, davvero si fatica a comprendere la logica della decisione assunta dal Ministero.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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