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Il revisore legale che al momento dell’estrazione non risulta più residente nella regione designata non può accettare l’incarico: è quanto espresso dal dipartimento affari interni e territorio del ministero dell’interno in un parere che gli era stato chiesto da una prefettura. Il dipartimento chiarisce inoltre che il cambio di residenza va comunicato tempestivamente ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei revisori degli enti locali con riferimento alla nuova regione. Il quesito riguardava un’estrazione avvenuta a fi ne dicembre 2020 ed in particolare si rappresentava che il primo estratto, prima dell’estrazione aveva cambiato residenza dalla regione designata ad un’altra e che, a seguito dell’estrazione avrebbe manifestato l’intenzione di accettare l’incarico e di cambiare nuovamente residenza nella regione dove era stato estratto. Di conseguenza, la prefettura aveva chiesto al Ministero dell’Interno se fosse possibile per il suddetto accettare l’incarico. In via preliminare, considerando la vigenza del regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco dei revisori degli enti locali di cui al Decreto Ministeriale n.23 del 2012, allo stato attuale, su base regionale, il revisore al momento della modifi ca della propria residenza avrebbe dovuto contestualmente comunicare al Ministero il cambio di residenza. Infatti, l’articolo 7 del citato regolamento, stabilisce le modalità ed i termini per la richiesta di inserimento nell’elenco, ove al comma 2, si specifi ca che nella domanda di iscrizione si fa riferimento alla regione di residenza e alle province per le quali si manifesta l’indisponibilità alla scelta. Di talché, risulta evidente che l’elemento dell’iscrizione a una regione piuttosto che a un’altra, è fondamentale ai fi ni del sorteggio. In altri termini, il revisore non può accettare l’incarico in quanto al momento dell’estrazione a sorte non era residente nella regione, di conseguenza non sarebbe stato estratto se avesse comunicato tempestivamente il cambio di residenza. In conclusione, analizzando il caso concreto, emerge in modo immediato che l’estrazione effettuata dalla prefettura è avvenuta sulla scorta dei revisori iscritti nella regione, quindi, all’atto pratico, si dovrà procedere con la prima riserva estratta per la nomina del revisore dell’ente locale.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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