Enti locali, liquidità necessaria

16 Settembre 2021
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di Claudio Chiusano

Una panoramica sul fondo di anticipazione per le spese di comuni, regioni e province
Nuove risorse per gli effetti della sentenza della Consulta
Le anticipazioni straordinarie di liquidità sono state introdotte a favore degli enti locali con l’art. 1 del dl 35/2013 per agevolare il pagamento da parte di questi ultimi dei propri debiti commerciali certi, liquidi, esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Possono essere finanziati solo i debiti commerciali registrati sulla piattaforma di certificazione dei crediti commerciali istituita ex art. 7 dl 35/2013. Tali debiti devono risultare iscritti in bilancio in conto residui ovvero essere stati riconosciuti dall’organo consiliare dell’ente come debiti fuori bilancio ex art. 194 Tuel. Le somme anticipate devono essere utilizzate per il pagamento dei debiti per i quali è stata effettuata richiesta entro trenta giorni dall’avvenuta erogazione e restituite secondo un piano di ammortamento a rate costanti annuali con durata da tre fino a trenta anni. Originariamente l’anticipazione ottenuta veniva accertata per intero in Titolo V dell’entrata (accensione di prestiti).

Tale anticipazione non ha lo scopo di finanziare nuove spese ma solo quello di fornire risorse di cassa per pagare spese già regolarmente impegnate e finanziate. La sterilizzazione dei suoi effetti sul bilancio avviene con l’iscrizione in Titolo III della spesa (rimborso di prestiti) di un fondo, non impegnabile, di pari importo, la cui economia confluisce come quota accantonata nel risultato di amministrazione. Tale accantonamento – noto come “fondo di sterilizzazione” dovrà ricomprendere anche gli interessi previsti dal piano di restituzione e si ridurrà annualmente dell’importo pari alle somme rimborsate, andando ad esprimere, nel corso del tempo, il debito residuo dell’ente in riferimento all’anticipazione ottenuta. Un processo contabile, dunque, apparentemente chiaro e lineare. La commistione tra fondo anticipazione liquidità e fondo crediti dubbia esigibilità A rendere maggiormente complesso il quadro sopra illustrato entra in gioco a partire dal 01/01/2015 la riforma contabile imperniata sul novellato dlgs 118/2011 e contraddistinta, dall’introduzione di specifici meccanismi limitativi sia della spesa di competenza sia dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, tra i quali, l’accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità. Per assicurare idonea copertura al suddetto fondo crediti, il legislatore aveva previsto ex art. 2 comma 6 del decreto legislativo 78/2015, l’utilizzo, da parte degli enti destinatari di anticipazione di liquidità, della quota accantonata nel risultato di amministrazione a garanzia del relativo debito residuo, ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel risultato di amministrazione.

La Corte dei conti sezione autonomie aveva ribadito (delibera 33/2015) che l’utilizzo in tal senso del c.d. “fondo di sterilizzazione” non avrebbe dovuto produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell’ente, introducendo dunque un implicito vincolo all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione eventualmente disponibile per il finanziamento di nuove spese. Una simile impostazione, tuttavia, non era in grado di garantire che l’ente non sarebbe incorso in futuri squilibri contabili. La Corte costituzionale, (sentenza 4/2020), ha pertanto ritenuto incostituzionale tale norma in quanto passibile di consentire un finanziamento indiretto di spese correnti per effetto dei minori accantonamenti a rendiconto che ne derivavano e che rendevano dunque possibili ulteriori impropri impieghi del risultato di amministrazione formalmente disponibile. La riforma dei termini di ripiano dei disavanzi A fronte della pronuncia della Corte il legislatore ha prontamente introdotto una apposita norma (art. 39-ter dl 162/2019) per coordinare in maniera coerente la trasparenza del risultato di amministrazione e l’integrità del fondo anticipazione di liquidità, andando ad agire sui termini di ripiano dei disavanzi di amministrazione eventualmente emersi. La novella normativa stabilisce che l’accantonamento al fondo anticipazione liquidità a rendiconto debba corrispondere alle quote di anticipazioni non ancora rimborsate (comma 1). Quindi prevede che l’eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto all’esercizio precedente (2019), per un importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato a rendiconto, sia ripianato annualmente per un importo pari all’ammontare della anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio (comma 2). I termini di ripiano della quota di disavanzo riconducibile al fondo anticipazione liquidità vengono quindi allineati ai termini di restituzione dell’anticipazione medesima. La stessa norma dispone infine che, a regime, fino a completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, sia applicato nell’entrata del bilancio di previsione il fondo anticipazione stanziato nella spesa dell’esercizio precedente e nella spesa sia stanziato (in titolo I) il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione di competenza dell’esercizio (da iscriversi in titolo III per la quota capitale e in titolo I per la quota interessi) (comma 3).

In questo modo si rappresenta sia in bilancio di previsione sia in rendiconto l’effettiva posizione debitoria dell’ente rispetto all’anticipazione precedentemente ottenuta. Il recente intervento della Corte costituzionale La Corte costituzionale si è quindi nuovamente pronunciata in merito a partire dal caso relativo ad un comune in precedente stato di predissesto. Tale ente, assoggettato a piano di riequilibrio pluriennale, aveva determinato per la quota incrementale di disavanzo riconducibile al fondo anticipazione di liquidità uno specifico periodo di ripiano ex art. 39-ter con conseguente minore quota di ammortamento annuale. Il comportamento è stato tuttavia ritenuto dalla Corte con propria sentenza 80/2021 non conforme ai principi costituzionali in quanto, introduce un differimento del ripianamento che eccede il mandato elettorale, diversamente da quanto ordinariamente previsto ex art. 188 del Testo unico degli enti locali. Inoltre, il censurato comma 3, prevedendo che il fondo anticipazione sia utilizzato fino al suo esaurimento per rimborsare l’anticipazione medesima, ne consentirebbe una destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già iscritti in bilancio e conservati a residui passivi. La finalità di legge non verrebbe quindi in questo modo realizzata, e, al contempo, verrebbe allo stesso tempo incrementata l’immediata capacità di spesa dell’ente, senza adeguata copertura. Ne consegue come principio che i disavanzi debbano venire ordinariamente ripianati nell’arco di un triennio e comunque entro la durata residua della consiliatura ex art. 188 Tuel, ovvero entro i termini specificatamente previsti ex art. 243 Tuel (da un minimo di quattro ad un massimo di venti anni) per gli enti soggetti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. I provvedimenti ultimi del legislatore Per buona parte degli enti locali interessati gli effetti della suddetta sentenza sono chiaramente insostenibili. L’attuale legislatore è dunque nuovamente intervenuto.

Dapprima in ottica di breve termine, con i due seguenti provvedimenti: istituzione di un apposito fondo di 500 milioni di euro in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 /12/2019 rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, qualora tale maggiore disavanzo sia superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, come risultanti dal medesimo rendiconto. (art. 52 comma 1 dl 73/2021); invio al 31 l/07/2021 – per i soli enti beneficiari di anticipazione di liquidità di cui al dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti – dei termini di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio. (art. 52 comma 2dl 73/2021). Successivamente, nel corso del processo (ad oggi ancora in itinere) di conversione in legge del citato dl, oltre ad impinguare il fondo di cui sopra per ulteriori 160 milioni, tramite l’introduzione delle seguenti norme in ottica di stabilizzazione sono stati previsti: possibilità di ripianare il maggiore deficit derivante dalla predetta contabilizzazione del fondo anticipazione liquidità, e al netto delle eventuali risorse ottenute in sede di riparto del sopra citato fondo, in quote costanti su un periodo di dieci anni a decorrere dal corrente esercizio (articolo 52 comma 1bis); obbligo di iscrivere in Titolo IV della spesa del bilancio di previsione la quota di competenza delle anticipazioni di liquidità da rimborsare, consentendo tuttavia di utilizzare in entrata la quota del risultato di amministrazione liberatasi a seguito della riduzione del fondo di anticipazione liquidità precedentemente accantonato (articolo 52 comma 1ter); facoltà, a seguito dell’immediato utilizzo in bilancio dell’intero importo del contributo straordinario di cui al comma 1, di non applicare al bilancio degli esercizi successivi il maggiore ripiano effettuato rispetto a quanto sarebbe stato previsto ai sensi del comma 1 bis (articolo 52 comma 1quater). Il nuovo scenario appare quindi ancora piuttosto articolato. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse dei diversi attori coinvolti. *commissione Ungdcec enti locali Le anticipazioni straordinarie di liquidità sono state introdotte a favore degli enti locali per agevolare il pagamento dei propri debiti commerciali Per buona parte degli enti locali interessati, gli effetti della sentenza sono chiaramente insostenibili. Dal governo sono arrivati, quindi, nuovi fondi

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

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