Le anticipazioni di liquidità sono utilizzabili dagli enti locali in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio, in quanto sono prestiti di carattere eccezionale finalizzati unicamente a rafforzare la cassa quando l’ente non riesce a pagare le passività accumulate negli esercizi precedenti. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 4del 2020 nel dichiarare costituzionalmente illegittimi gli articoli 25 del decreto legge n. 78 del 2015 e 1, comma 814, della leggen.205 del 2017, per contrasto con gli articoli 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione. La Corte ha così ribadito il divieto di utilizzare le anticipazioni di liquidità per modificare il risultato di amministrazione e per assicurare nuove forme di copertura giuridica della spesa.
Enti locali, illegittimo l’uso delle anticipazioni di liquidità per alterare il risultato di amministrazione e coprire nuove spese
Le anticipazioni di liquidità sono utilizzabili dagli enti locali in senso costituzionalmente conforme solo per pagare passività pregresse iscritte in bilancio.
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