Particolarmente significativa, per contestualizzare il ruolo del revisore legale negli enti locali, una recente sentenza che chiarisce i termini e le modalità relativi alla irrevocabilità dell’incarico di revisore legale nella pubblica amministrazione: i giudici amministrativi del Tar della Lombardia, infatti, nella sentenza del 30.07.2019, n. 716, hanno affrontato il caso proposto da un revisore estromesso dal proprio incarico per aver rilasciato il parere negativo alla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, in considerazione del fatto che l’ente locale non aveva proceduto a svalutare il credito vantato nei confronti di una partecipata dichiarata fallita dal tribunale del luogo. Il Tar ha testualmente asserito: «Nell’atteggiamento del ricorrente (revisore) non è quindi ravvisabile alcun inadempimento ai propri doveri, ma solo l’espressione di un parere non in linea con le aspettative dell’amministrazione. Nello specifi co si trattava di un parere professionalmente corretto, in quanto fi nalizzato ad anticipare l’avvio della procedura di riequilibrio fi nanziario. Secondo il Tribunale manca dunque il presupposto che possa giustificare la revoca dell’incarico per cessazione del rapporto di fiducia. In ambito amministrativo, con l’eccezione di alcuni incarichi pubblici espressamente individuati dalla legge, non rileva la fi ducia soggettiva tra le persone. La fiducia è invece intesa in senso oggettivo, come coerenza tra la funzione rivestita e le azioni poste in essere sulla base della funzione. Di conseguenza, l’amministrazione può dichiarare di non avere più fi ducia nel revisore dei conti solo se quest’ultimo non adempie gli obblighi della propria funzione, perché è evidentemente impossibile continuare una collaborazione se una delle parti non interpreta lealmente il proprio ruolo. È vero che tra gli obblighi del revisore dei conti vi è anche quello di fornire consulenza agli uffici per risolvere i problemi contabili e sottoporre all’approvazione del consiglio comunale uno schema di bilancio veritiero e affi dabile. Tuttavia non può essere chiesto al revisore dei conti di concorrere, con un parere favorevole o condizionato, a procrastinare una situazione di squilibrio finanziario.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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