Enti locali, il Piao è un rebus

ItaliaOggi
25 Agosto 2021
Modifica zoom
100%

di Luigi Olivieri

In caso di slittamento dei bilanci, la definizione provvisoria degli obiettivi confluisce nel Piano
Impossibile far coincidere la scadenza con quella del Peg
Il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), introdotto dall’articolo 6 del d.l. 80/2021 (convertito in legge 113/2021) allo scopo di semplificare e ridurre l’eccessiva mole di documenti programmatici a carico delle PA per le amministrazioni locali, si rivela un vero rebus. L’articolo 6, comma 2, lettera a), del d.l. 80/2021 dispone che le pubbliche amministrazioni mediante il Piao debbano «fissare gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa».

Poichè il Piao va adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, si conclude generalmente che anche gli enti locali debbano adottare questo specifico contenuto del piano entro la scadenza fissata dalla norma. Il legislatore, però, non ha pensato di coordinare correttamente le norme introdotte con quelle vigenti e, specificamente, con le previsioni del testo unico sull’ordinamento degli enti locali. Come si nota, la disposizione prevista dal d.l. 80/2021 richiama espressamente l’articolo 10 del d.lgs 150/2009, norma che stabilisce l’obbligo a carico delle p.a. di redigere (e approvare) il «piano della performance» appunto entro il 31 gennaio di ogni anno. Apparentemente, quindi, vi è piena coerenza tra la scadenza per adottare il Piao e la scadenza per adottare il «piano della performance», sostanzialmente assorbito dal primo. Per gli enti locali, tuttavia, le cose non sono così semplici. Bisogna, infatti, fare riferimento all’articolo 169, comma 3-bis, del d.lgs 267/2000, che disciplina il Piano esecutivo di gestione (Peg) e ai sensi del quale «il Peg è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al Peg è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all’allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Peg».

Dunque, come il legislatore avrebbe dovuto sapere, negli enti locali non si applica né utilizza il «piano della performance», bensì il Peg ed è in quella sede che si determinano gli obiettivi da realizzare e le regole per l’attribuzione del salario accessorio connesso ai risultati raggiunti. Il Peg, ai sensi del comma 1 del citato articolo 169 del d.lgs 267/2000 è deliberato «entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di previsione». Considerando che bilancio di previsione sarebbe da approvare entro il 31 dicembre di ogni anno, ma i termini sono sempre rinviati, è praticamente impossibile che vi sia coincidenza tra il termine del 31 gennaio entro il quale adottare il Piao nel quale far confluire la fissazione degli obiettivi, ed il termine di adozione del Peg da parte degli enti locali. Una soluzione pratica a questo cortocircuito potrebbe indurre a ritenere che comunque gli enti locali debbano adottare il Piao, comprendente la pianificazione degli obiettivi, entro il 31 di gennaio, coordinando la previsione dell’articolo 6, comma 2, lettera a), del d.l. 88/2021, con la disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 1-ter, del d.lgs 150/2009, ai sensi del quale, «nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa». Tale norma indica, in sostanza, agli enti locali di adottare comunque ad inizio anno l’atto di pianificazione, ancorchè provvisorio, degli obiettivi. Nel Piao adottato il 31 gennaio, se il termine di approvazione del bilancio di previsione slitti oltre, allora, gli enti potrebbero far confluire intanto la definizione provvisoria degli obiettivi specifici, necessaria per la continuità amministrativa, salvo adottare comunque il Peg e il piano dettagliato degli obiettivi in via definitiva, entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione. La delibera di approvazione del Peg dovrebbe dare atto che esso aggiorna e sostituisce i contenuti del Piao per la parte concernente la determinazione degli obiettivi annuali.

In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento