Enti locali – Collegio dei revisori dei conti – nomina – annullamento in autotutela – deliberazione del consiglio comunale – legittimità – fattispecie

Enti locali – Collegio dei revisori dei conti – nomina – annullamento in autotutela – deliberazione del consiglio comunale – legittimità – fattispecie

TAR TOSCANA, SEZ. I – Sentenza 23 ottobre 2012, n. 1712

È legittima la deliberazione con la quale il consiglio comunale ha annullato l’intero procedimento di nomina del Collegio dei revisori dei conti, sul rilievo che nessuno degli eletti risultava appartenere alla categoria dei dottori commercialisti, ed ha disposto nuove elezioni, anziché annullare la sola proclamazione degli eletti, che avrebbe consentito, al fine di garantire la rappresentanza di tutte e tre le categorie previste dalla legge (revisori contabili, dottori commercialisti e ragionieri) di proclamare eletto il quarto graduato in termini di voti (dottore commercialista) invece del terzo graduato (appartenente come il ricorrente secondo graduato alla categoria dei ragionieri). Non vi è dubbio che quella avanzata dal ricorrente sia una possibile soluzione al problema applicativo che l’art. 234, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 pone. È una soluzione che combina l’ordinaria regola di elezione (risulta eletto il candidato che riporta più voti) con la necessità, imposta ex lege, che i tre membri dell’organo appartengano alle tre diverse categorie professionali indicate dalla norma medesima. Così, siccome il primo e secondo graduato appartengono, nella specie, alla categoria del revisori contabili e dei ragionieri, il terzo membro dell’organo sarebbe stato da individuare non nel terzo graduato sulla base dei voti riportati (anch’egli ragioniere) bensì nel quarto graduato, in quanto appartenente alla categoria dei dottori commercialisti. Appare tuttavia altrettanto certo che detta soluzione non risulta imposta sulla base del solo testo normativo di cui all’art. 234 cit. e che non è la sola possibile, affiancandosi ad essa l’altra soluzione (quella seguita dal comune nel caso in esame) di annullare l’intero procedimento elettorale rinnovando per intero le elezioni, previa determinazione dei criteri da seguire nell’ipotesi che il problema pratico sopra illustrato dovesse ripresentarsi. La seconda via – rinnovazione dell’intero meccanismo elettorale previa fissazione di criteri di soluzione del problema applicativo, in ipotesi si fosse nuovamente presentato – appare sicuramente quella preferibile e più rispondente, nella specie, alla complessa logica che presiede alla previsione normativa di cui all’art. 234 cit., evitando di porre nel nulla una pluralità di voti espressi in favore di un candidato, sol perché appartenente ad una categoria professionale che è propria anche di altri eletti.

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