Enti locali, anche i fondi per l’emergenza energia nel nuovo certificato Covid

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12 Ottobre 2022
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di ELENA BRUNETTO E PATRIZIA RUFFINI (Il Sole 24 Ore – 12/10/2022) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Oggi in Stato-Città il modello per l’invio dei dati sulla spesa 2022
Gli enti locali dovranno riportare nel modello Covid-19/2022 anche le maggiori spese finanziate con le diverse quote, assegnate nel corso di quest’anno, del Fondo contro il caro bollette (quello per «garantire la continuità dei servizi»). È questa la principale novità del decreto Mef relativo alla Certificazione Covid per il 2022 che approda oggi in Conferenza Stato-Città.

Nello specifico, le amministrazioni dovranno indicare l’utilizzo del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali (articolo 106 del Dl 34/2020 e successivi rifinanziamenti) a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, e quello del contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi (articolo 27, comma 2, del DL 17/2022, anch’esso rifinanziato più volte).

Fra i trasferimenti correnti potranno essere rendicontate anche le spese finalizzate a sostenere l’aumento della spesa per energia elettrica e gas delle società partecipate dall’ente e di quelle concessionarie; e anche delle famiglie/imprese del territorio in difficoltà economica conseguente al Covid-19 o all’incremento della spesa per energia elettrica e gas.

Per le agevolazioni Tari il puzzle è complesso per via delle regole stratificatesi nel corso del triennio 2020-2022. Come già avvenuto nella certificazione 2021, gli utilizzi 2022 della quota Tari 2020 non dovranno essere certificati, in quanto già rientranti nel rispettivgo anno. Sono poi confermate le modalità di certificazione delle agevolazioni Tari 2021. Dovranno invece essere riportate nel modello le politiche adottate nel 2022, a valere sulle risorse del fondone.

Possono essere poi rendicontate le spese di personale a tempo determinato o interinale per finalità strettamente connesse all’emergenza (ad esempio per la Polizia municipale). Rientrano tra le spese ammissibili anche gli straordinari al personale a tempo indeterminato per le finalità emergenziali effettuati fino al 31 marzo 2022 (termine dello stato d’emergenza), o fino al termine dell’anno scolastico 2021-22 per la spesa del relativo personale.

Ulteriore novità riguarda la quota dei contratti di servizio continuativo per maggiori spese Covid-19 sottoscritti nel 2022 e di competenza nel 2023, che potrà essere inserita in certificazione limitatamente agli oneri relativi al primo bimestre del prossimo anno.

* Articolo integrale pubblicato su Italia oggi del 12 ottobre 2022.

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