di Gianni Trovati
Impignorabili le somme accertate dopo il default ma relative a fatti precedenti
Quando un Comune va in dissesto, nella massa passiva gestita dall’organo straordinario di liquidazione possono rientrare tutti i debiti precedenti al riequilibrio del bilancio, anche se il loro accertamento è successivo. L’unico limite temporale è rappresentato dal rendiconto di gestione che sancisce la rimessa in sesto dei conti.
Con la prima pronuncia 2022 in Adunanza Plenaria, il Consiglio di Stato fissa in modo definitivo i confini della massa passiva su cui negli enti in dissesto ha competenza la gestione commissariale. La questione, al centro di un dibattito giurisprudenziale fitto (è la seconda volta che l’Adunanza plenaria si deve esercitare sul tema) è molto tecnica ma ricca di conseguenze; per l’amministrazione pubblica ma anche per i creditori, che non possono avviare azioni esecutive per ottenere le somme blindate nella gestione straordinaria.
In quest’ottica, la linea tracciata dai giudici amministrativi orienta i meccanismi di tutela a favore dei conti pubblici. Lo spiega la stessa sentenza, quando dice a chiare lettere che l’«interesse pubblico» rappresentato dal ritorno dell’ente a «una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale (…) risulta prevalente, in base a un giudizio di bilanciamento e di razionalità, rispetto agli interessi individuali e patrimoniali dei privati ancorché accertati con provvedimenti giurisdizionali».
Per l’adunanza plenaria le regole che guidano il default degli enti locali si collocano «all’interno dell’antitesi Stato-mercato»: un’antitesi in cui a vincere è lo Stato.
All’atto pratico, quando un debito emerge dopo la dichiarazione di dissesto ma è relativo a fatti precedenti, rientra nell’ombrello dell’organismo straordinario di liquidazione, e deve sottostare alle regole generali che in base alla par condicio creditorum dettano tempi e quantità del rimborso. Dalla tutela (per la Pa) escono solo i debiti accertati dopo il rendiconto di gestione che chiude la gestione liquidatoria.
Perché a quel punto l’organismo straordinario non esiste più.
In collaborazione con Mimesi s.r.l.
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