di Luciano Cimbolini
La Sezione controllo della Corte dei conti del Lazio, con la deliberazione n. 101/2019, ha affrontato una delle questioni più complesse nell’ambito della contabilità degli enti , ovvero la gestione delle risorse vincolate negli enti dissestati. Si tratta di entrate con destinazione specifica, il cui vincolo si esplica non solo a livello di bilancio, ma anche a livello di cassa, dovendo essere utilizzate, salvo precise eccezioni, dal tesoriere soltanto per il pagamento delle spese cui si riferiscono, sfuggendo così al principio dell’unità del bilancio. I quesiti L’Organo straordinario di liquidazione (Osl) di un Comune laziale ha chiesto ai giudici contabili, in prima battuta, se in un ente in dissesto, la ricostituzione dei fondi a gestione vincolata al 31/12 dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia di competenza della gestione ordinaria dell’ente o rientri, in quanto squilibrio di gestione, nella massa passiva dell’Osl; in seconda battuta se, alla luce del principio delle competenza finanziaria potenziata di cui al decreto legislativo 118/2011, se l’ente in dissesto abbia reimputato a esercizi futuri secondo esigibilità residui passivi provenienti dalla gestione vincolata sorti ante dissesto, queste spese dovranno essere finanziate con entrate proprie o, se e quando disponibili, con fondi trasferiti dall’Osl. La normativa Come accennato, la gestione delle entrate vincolate negli enti in dissesto, nei quali il bilancio ordinario rimane, ma con stringenti obblighi di riequilibrio, di competenza degli organi dell’ente e «il bilancio pregresso» (cassa, residui attivi e residui passivi) viene posto, appunto in termini puramente liquidatori, in capo alla Osl, è una questione molto complessa, perché coinvolge, come nessun’altra voce di bilancio, aspetti gestionali e liquidatori al tempo stesso. Per questo motivo, il legislatore, nel corso del tempo, ha avuto una posizione variabile, lasciando prima la gestione dei residui attivi e passivi vincolati alla gestione ordinaria. Da ultimo, con l’articolo 36, comma 2, del Dl 50/2017, la competenza sulle risorse vincolate è stata trasferita all’Osl. La norma prevede che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 255, comma 10, del Tuel, per i Comuni e per le Province in stato di dissesto finanziario, l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’Osl. L’amministrazione dei residui attivi e passivi vincolati è gestita separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione, restando ferma la facoltà dell’Osl di definire, anche in via transattiva, le partite debitorie, sentiti i creditori. Il deficit di cassa delle vincolate Come chiarito dalla Sezione Lazio, anche nell’ambito del dissesto, le entrate vincolate conservano in modo integrale il vincolo di destinazione e debbono essere integralmente destinate al pagamento dei correlati residui passivi vincolati. Eventuali economie di spesa a valere sui residui passivi non possono essere utilizzate in favore della generalità dei creditori, poiché non perdono il vincolo, dovendo, dunque, essere retrocesse all’ente finanziatore oppure avere un diverso impiego sempre con l’assenso del finanziatore. Il caso di specie presenta ancora maggiore complessità, perché riguarda il deficit di cassa delle vincolate, vale dire il caso in cui le somme già incassate, sono state utilizzate, per far fronte a esigenze della cassa corrente (in luogo dell’anticipazione di tesorerie) e non reintegrate con entrate libere al momento del dissesto. Allo stesso tempo, concerne le modalità di finanziamento, in termini di competenza, dei residui passivi vincolati, reimputati agli esercizi successivi in base all’applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata. Osl o gestione ordinaria In entrambi i casi la questione consiste in quale soggetto (Osl o gestione ordinaria) debba farsi carico dei due disavanzi: quello di cassa derivate dal deficit delle vincolate e quello di competenza derivante dalla reimputazione dei residui vincolati. Secondo il collegio, prima della modifica dell’articolo 255 del Tuel, rientrando le risorse vincolate nella ordinaria gestione dell’ente, il peso del reintegro delle vincolate sarebbe spettato alla gestione ordinaria stessa. L’assegnazione alla competenza dell’Osl dell’amministrazione delle risorse vincolate induce adesso, invece, a ritenere debba rimanere a carico dello stesso il pagamento delle spese correlate e, dunque, dell’implicito reintegro delle somme incassate e utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal vincolo. L’utilizzazione delle risorse vincolate per il pagamento di spese diverse, che, se non soddisfatte, avrebbero costituito residuo da inserire nell’ambito della massa passiva, peraltro, ha comportato un contenimento di quest’ultima di pari importo. Individuare a carico della gestione ordinaria del Comune un obbligo di ricostituzione, in presenza di uno stato di conclamato dissesto e cassa insufficiente, determinerebbe oneri a carico del bilancio stabilmente riequilibrato provenienti dalla gestione pregressa normativamente assegnata, anche per la competenza vincolata, all’Osl. Si segnala che i giudici non parlano direttamente di reintegro della cassa vincolata a carico della Osl, ma di pagamento dei residui passivi vincolati all’interno della massa passiva. L’effetto finanziario a carico della Osl è lo stesso, ma questa sottile distinzione esclude la creazione di rapporti debito-credito fra le due gestioni. L’imputazione delle spese Quanto al secondo quesito, invece, i magistrati laziali, ritengono che l’imputazione a esercizi futuri di spese secondo esigibilità, imposta dai nuovi principi contabili, non consenta di far ricadere i costi del relativo finanziamento sull’Osl, la cui attività liquidatoria, caratterizzata da finalità di risanamento dell’ente, è costituita dalla rilevazione ed estinzione delle passività pregresse, a carico delle risorse rese disponibili, e non può estendersi alla costituzione del fondo pluriennale vincolato. Il principio di unità del bilancio, che porta a ritenere eccezionali le gestioni separate e a contenerne l’operatività entro rigorosi limiti, induce a definire la massa passiva posta a carico della gestione straordinaria secondo i nuovi principi contabili e a escludere, anche in questo caso, la creazione di rapporti di debito-credito fra gestioni dello stesso ente.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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