Elenco dei revisori degli enti locali: “giochi aperti” per gli esclusi dal primo elenco

L’approdo sulla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2012, n. 46 dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, rappresenta il primo passo operativo della riforma sui criteri di scelta dell’organo di controllo di comuni e province.
Con l’art. 16, d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla l. 148/2011) e il successivo decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23 l’individuazione dei revisori da parte dell’organo consigliare (criticata perché il controllato sceglie il proprio controllore) è sostituita con il meccanismo del sorteggio pubblico da un elenco su base regionale istituito dal Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali. L’elenco è su ambito regionale e formato in relazione alla residenza anagrafica dei richiedenti; nella domanda è data la possibilità all’aspirante revisore di indicare le Province per le quali non intende candidarsi.
 L’elenco è suddiviso in tre fasce a seconda della dimensione demografica degli enti locali:

  • fascia l – Comuni fino a 4.999 abitanti;
  • fascia 2 – Comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 14.999, unioni di comuni e comunità montane;
  • fascia 3 – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e province.

Di seguito analizziamo in dettaglio, in re lazione alle fasi attuative della riforma, le possibilità per i professionisti interessati alla materia (si veda tabella 1).

Tabella 1 – Tempi della riforma dei revisori degli enti locali

 

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agopsto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

2012

 

1. Fase di prima applicazione

2013

Fase di prima applicazione

2. Fase intermedia

2014

3. Avvio a regime

 

FASE di PRIMA APPLICAZIONE

Domanda
I professionisti iscritti nel Registro dei revisori legali e all’ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili hanno avuto tempo fino al 16 luglio scorso (30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) per presentare domanda, esclusivamente per via telematica, con la compilazione di apposito modello contenente i dati anagrafici e la dichiarazione
del possesso de i requisiti. Nella tabella che segue (tabella 2) sono riassunti i requisiti validi per la fase di prima applicazione (1).

Tabella 2 – Requisiti per la fase di prima applicazione

Tipologia Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3
Anni di iscrizione nel registro dei revisori e all’Odec (2) Almeno 2 anni Almeno 5 anni Almeno 10 anni
Crediti formativi riconosciuti relativi a contabilità pubblica Almeno 15 crediti formativi conseguiti nel triennio 2009-2011 Almeno 15 crediti formativi conseguiti nel triennio 2009-2011 Almeno 15 crediti formativi conseguiti nel triennio 2009-2011
Richiesta/ Incarichi ricoperti (3) Aver avanzato richiesta di svolgere la funzione revisore
ente locale
Almeno 1 incarico di revisore di ente locale per la
durata di tre anni
Almeno 2 incarichi di revisore di ente locale per la durata di tre anni

 

Nel la prima fase la materia dei crediti formativi è risultata intricata, in relazione alla identificazione dei corsi utili per il triennio trascorso 2009-20 I l (5).
Il Consiglio nazionale con la nota in formativa 30 marzo 2012, n. 28 ha esplicitato le materie utili ai fini del conseguimento dei 15 crediti formativi, facendo riferimento alle 4 macroaree adottate per la classificazione dei crediti:

  • C2 «Revisione aziendale e controllo legale dei conti»;
  • C7 «Economia della aziende e delle amministrazioni pubbliche»;
  • D l «Diritto amministrativo»;
  • D7 «Diritto tributario».

Con successiva informativa 10 luglio 2012, n. 59, a seguito di approfondimenti emersi nel confronto con il Ministero dell’Interno, è stato comunicato che non sono più ritenuti validi i crediti formativi maturati a seguito della partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio dell’Ordine e i crediti format ivi riconosciuti per lo svolgimento delle attività particolari, secondo quanto previsto nel regolamento per la formazione professionale continua dell’ordine.

 

Avvio della riforma
Il d.m. 23/2012 prevede che il Ministero dell’Interno provveda alla formazione dell’elenco degli aspiranti revisori, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande di iscrizione (14 ottobre 2012). Completata la fase di formazione dell’elenco lo stesso Ministero rende noto, con avviso sulla Gazzetta Ufficiale, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta per i revisori in scadenza di incarico.
Solo a partire da quest’ultima data quindi avverrà effettivamente la sostituzione del vecchio criterio di nomina con il nuovo e scatterà l’obbligo per gli Enti locali di dare comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione alla Prefettura di appartenenza, con almeno 15 giorni di anticipo, nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento; successivamente, il termine per il preavviso sale a due mesi. Nell’ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo alla cessazione.
Il giorno fissato dalla Prefettura, in seduta pubblica, si procede alla estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, «pescando» dall’elenco in relazione alla fascia di appartenenza dell’ente locale.
Per ciascun componente sono estratti tre nominati vi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti, mentre gli ulteriori due estratti subentrano nell’eventualità di rinuncia o impedimento.
Le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, rileva la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico (con vantaggio quindi per coloro che hanno svolto il ruolo in provincia).
Il verbale della seduta di estrazione è trasmesso all’ Ente locale, affinché provveda, con delibera di consiglio a nominare i soggetti estratti, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità o di altri impedimenti o di rinuncia. r.; affidamento dell’incarico è inoltre subordinato alla dichiarazione sul limite degli incarichi di cui all’art. 238, d.lgs. 267/2000.

Tabella 3 – Limiti agli incarichi di revisione
Il d.lgs. 267/2000 prevede un limite di otto incarichi di revisione cumulabili dal singolo revisore, articolati
come di seguito riportato.

Ente Incarichi assumi bili
(massimo 8)
Città metropolitane 1
Province
Comuni da 100.000 abitanti
Unioni di comuni da 100.000 abitanti
Comuni da 5.000 a 99.999 abita nti 3
Unioni di comuni da 5.000 a 99.999 abitanti
Comuni fino a 4.999 abitanti 4
Unioni di comuni fino a 4.999 abitanti
Comunità montane
Comunità isolane o dell’arCipelago

Dall’elenco formato in questa prima fase saranno estratti i nominativi per gli enti che avranno l’organo di controllo in scadenza di incarico negli ultimi mesi del 2012 e nel primo bimestre del 2013, fino al 28 febbraio 2013.

FASI SUCCESSIVE
I giochi sono comunque aperti per coloro che sono interessati a svolgere la funzione di revisione dei conti degli enti locali, ma sono risultati privi dei requisiti per iscriversi nella fase di prima applicazione dell’elenco, in quanto possono farlo in un momento successivo previo conseguimento dei requisiti richiesti che sono quelli indicati nella tabella 4 di seguito riportata.

Tabella 4 – Requisiti fase intermedia e a regime

Tipologia Fascia 1 Fascia 2 Fascia 3
Anni di iscrizione nel registro dei revisori e all’Odec (3) Almeno 2 anni Almeno 5 anni Almeno 10 anni
Crediti formativi “validi” dal Ministero dell’Interno Almeno 10 crediti formativi conseguiti entro il 30 novembre Almeno 10 crediti formativi conseguiti entro il 30 novembre Almeno 10 crediti formativi conseguiti entro il 30 novembre
Incarichi ricoperti   Almeno 1 incarico di revisore di ente locale per la durata di tre anni Almeno 2 incarico di revisore di ente locale per la durata di tre anni

Con avviso da pubblicare in Gazzetta Ufficiale sarà fissato il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale i soggetti che intendono iscriversi dovranno dimostrare il possesso dei requisiti. Inoltre, entro la stessa data, i soggetti già iscritti dovranno dimostrare il mantenimento dei requisiti per conservare l’iscrizione.
L’elenco così aggiornato sarà utilizzato per le estrazioni dei revisori in scadenza di incarico dal l°  marzo 2013 al 31 dicembre 2013 Con la fase a regime, dal 1° gennaio 2014, l’aggiornamento dell’elenco sarà effettuato annualmente al primo gennaio di ogni anno.

REQUISITO CRUCIALE dei CREDITI FORMATIVI
Nella fase intermedia e in quella a regime, per la formazione dell’elenco rilevano i crediti formativi acquisiti a seguito della partecipazione a corsi e/o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’ Interno.
La condivisione è estesa ai test di verifica che è obbligatorio somministrare a fine corso, per i quali occorre dare indicazioni al Ministero circa le modalità di svolgimento e le materie su cui verteranno.
Diversamente da q anto indicato nella circolare del Ministero dell’interno 5 aprile 2012, n. 7 i programmi dei corsi e seminari dovranno essere inoltrati dall’ordine territoriale al Consiglio nazionale, il quale si occuperà di trasmetterli al Ministero (informativa 20 giugno 2012, n. 53).
Il Consiglio nazionale, con la medesima informativa, ha altresì comunicato l’integrazione dell’elenco delle materie oggetto degli eventi formativi con l’area C7-bis, dedicata esclusivamente gli eventi relativi alla “Contabilità pubblica e gestione economia e finanziaria degli enti territoriali», i cui programmi formativi siano stati condivisi con il Ministero dell’Interno.

NUMERI DELL’ELENCO DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI
Man mano che vanno a scadenza di incarico si  libereranno, nei comuni delle regioni a statuto ordinario, oltre 9.500 “posti” da revisore. A questi vanno aggiunti quelli relativi agli ulteriori enti locali diversi dai comuni.

Tabella 5 – Enti diversi dai comuni

Regione Numero comuni fino a 4.999 ab. Numero comuni tra 5.000 e
14.999 ab.
Numero comuni sopra
15.000 ab.
Numero comuni totale Stima “posti”
revisore
ABRUZZO 250 38 17 305 339
BASILICATA 99 27 5 131 141
CALABRIA 327 62 20 409 449
CAMPANIA 331 137 83 551 717
EMILIA ROMAGNA 156 136 56 348 460
LAZIO 253 73 52 378 482
LIGURIA 183 41 11 235 257
LOMBARDIA 1.086 348 110 1544 1764
MARCHE 172 43 24 239 287
MOLISE 125 8 3 136 142
PIEMONTE 1071 87 48 1206 1302
PUGLIA 84 102 72 258 402
TOSCANA 134 97 56 287 399
UMBRIA 59 17 16 92 124
VENETO 313 209 59 581 699
ITALIA 5.683 5.683 5.683 5.683 5.683

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E NOVITÀ IN TEMA DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 15 giugno (aggiornato il 6 luglio), è Intervenuto a precisare, in merito ai tempi dell’effettivo avvio del nuovo sistema, che, sulla base delle operazioni necessarie per la definitiva formazione dell’elenco, l’avvio del nuovo sistema non potrà aver luogo prima della metà del mese di settembre. Pertanto, ha dato il via libera agli enti che hanno i revisori in scadenza entro la prima metà del mese di settembre, compresa la prorogatio, per procedere alla nomina del nuovo organo con le vecchie modalità di scelta (art. 234, d.lgs. 267/2000).
In attesa dell’effettivo avvio del nuovo sistema occorre che, a fianco di quella che secondo alcuni è una nuova opportunità di svolgere determinati incarichi, cresca anche la consapevolezza della delicatezza e complessità del ruolo. Ruolo su cui interviene costantemente il Legislatore per aggiungere nuovi adempimenti e controlli . Da ultimo il decreto legge sulla spendillg review (d.l. 6 luglio 20 12, n. 95, conv. Con modificazioni con legge 7.8.2012. 135 (4)) chiama in causa l’organo di controllo in merito a:

  • fondo svalutazione crediti;
  • nota informativa relativa alla verifica dei rapporti finanziari fra ente locale e società partecipate.

I revisori già a partire dal riequilibrio di bilancio da effettuare entro il 30 settembre dovranno affrontare la norma sul fondo svalutazione crediti collegata al processo di riforma del bilancio e della contabilità pubblica, che per le regioni e gli enti locali è disciplinata dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
La norma obbliga i comuni, le province e gli altri enti locali a inserire nel bilancio di previsione dell’anno in corso il «fondo svalutazione crediti» per un ammontare almeno pari al 25% dei residui attivi iscritti al titolo l , relativo alle entrate tributa rie, e al titolo 3, riferito alle entrate extratributarie, ed aventi anzianità superiore a 5 anni (nel 2012 si fa riferimento ai res idui degli anni 2006, compreso, e precedenti). È previsto un meccanismo di deroga, subordinato al ricorrere di due condizioni :

  • la certificazione analitica di ogni residuo da parte dei responsabili dei servizi, in merito, sia alla perdurante sussistenza delle ragioni del credito, sia all’elevato tasso di riscuotibilità (che deve risultare da congrui elementi giustificativi);
  • il parere motivato dell’organo di revisione.

Sempre a partire dal bilancio 2012, i comuni e le province devono allegare al rendiconto una nota informativa dalla quale risulti la verifica che i debiti e i crediti delle società verso gli enti controllanti, riportati analiticamente nel bi lancio, trovino corrispondenza nei residui attivi e passivi risultanti nel rendiconto del comune o della provincia alla medesima data. Sull’operazione vigilano gli organi di revisione della società e del comune, entrambi obbligati ad asseverare la nota. In presenza di discordanze, occorre indicare la motivazione e adottare senza indugio, e comunque entro l’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari a riconciliare le partite debitorie e ereditarie. In questo caso, il Legislatore recepisce principi consolidati nella giurisprudenza della Corte dei conti, secondo cui il revisore, nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza e controllo contabile dell’ente locale, deve verificare la corrispondenza e la veritiera rappresentazione dei flussi finanziari diretti ed indiretti tra l’ente locale e i suoi organismi partecipati (5).
Infine, in tema di novità giurisprudenziali, si fa cenno al parere 292/2012 della Corte dei conti Lombardia, con cui i magistrati contabili specificano, in risposta al quesito posto da un comune milanese, che il ruolo di componente dell’organo di revisione dell’ente locale può essere svolto esclusivamente da persona fisica in possesso dei requisiti di legge e non anche da una società di revisione e certificazione indipendente per l’analisi della gestione. Ne consegue che, poiché una società di revisione e certificazione indipendente non può essere nominata quale componente dell’organo di controllo interno di un ente locale ai sensi dell’art. 234, t.u.e.l., la funzione prevista dall’art. 239, lett. d), d.lgs. 267/2000 non può essere espletata da una società di revisione e certificazione indipendente.

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(1) Lo compilazione della domanda avviene con  accesso alla homepage del sito internet della Direzione centrale della finanza locale (http://finanzafocale.interno.it)
(2) Per i soggetti che sono iscritti sia lo Registro dei revisori contabili che all’Ordine si terrà conto dell’iscrizione con maggiore anzianità.
(3) Nella domanda d’iscrizione il Ministero ha chiesto: il numero di crediti riconosciuti, l’ente che li ha riconosciuti. il titolo del corso frequentato; la durata in ore, lo data di inizio e fine corso.
(4) Si fa riferimento al testo iniziale. dal momento che alla data di stesura dell’articolo non è stato ancora il disegno di legge di conversione.
(5) Cfr.: deliberazioni 292/2012 della sezione regionale di controllo della Lombardia, la quale richiama anche la recente novella normativa contenuta nel comma 18 dell’art. 4, d.l 138/2011 che prescrive: in caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette “in house” e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall’ente locale affidante, la veri fica del rispetto del contralto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente loca le, alla vigilanza dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

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