Efficacia delle assunzioni negli enti in criticità finanziaria solo a seguito del parere della COSFEL

13 Settembre 2023
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Gli enti in criticità finanziaria (riequilibrio pluriennale, dissesto e strutturalmente deficitari), hai fini delle assunzioni hanno un controllo preventivo da parte della Commissione di stabilità finanziaria (COSFEL) il cui provvedimento ha efficacia appropriativa. Per la Corte dei conti per la Liguria (deliberazione n.92/2023) non possono assumere in assenza della preventiva autorizzazione della COSFEL e solo decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni i provvedimenti si intendono approvati.

Il fatto

In merito alle assunzioni di un ente locale in piano di riequilibrio finanziario, i magistrati contabili hanno richiesto chiarimento in merito alle assunzioni effettuate e l’autorizzazione rilasciata dalla COSFEL. L’ente locale ha evidenziato in data 5 giugno 2023 si è comunicato alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti che l’ente ha disposto, ritenendo di trovarsi in “stato di necessità” e impossibilitato a rispettare le ordinarie procedure, l’assunzione di due unità di personale senza avere acquisito la preventiva autorizzazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. L’inadempimento in questione si è concretizzato in un contesto in cui l’ente, per cessazioni dal servizio non preventivabili, ha subito il totale azzeramento del personale impiegatizio, con conseguente impossibilità a garantire la gestione di servizi essenziali per la comunità amministrata; in particolare, una unità di personale (istruttore in fascia C) era già cessata per dimissioni dal 15 giugno 2022, e l’ente aveva deciso di non procedere alla sua sostituzione per garantire un più rapido conseguimento degli obiettivi finanziari del Piano di riequilibrio; una seconda unità di personale (istruttore in fascia C) è cessata per dimissioni dal 3 dicembre 2022 e la terza, ed ultima, unità di personale (istruttore direttivo di fascia D) dal 16 dicembre 2022. fronte delle suddette cessazioni l’ente ha ritenuto di avviare immediatamente le procedure finalizzate alla sostituzione almeno parziale del personale cessato, ed ha quindi proceduto all’ammissione in servizio a far data dal 1°/2/2023 di un istruttore in fascia C e, a far data dal 15/3/2023, di un altro istruttore in fascia C. Successivamente una delle due unità di fascia C, recentemente assunte, ha rassegnato le dimissioni dal servizio a far data dal 1° agosto, l’ente ha quindi provveduto, con nota in data 11 giugno 2023, a richiedere l’autorizzazione all’assunzione di un Funzionario in fascia D, cui assegnare, in luogo Sindaco, la responsabilità dell’Area Amministrativa/Contabile o, in subordine, di un Istruttore in fascia C. La COSFEL, tuttavia, alla data delle deduzioni richieste dalla Corte dei conti, non ha ancora proceduto alle predette autorizzazioni.

Le indicazioni del Collegio contabile

La lett.d), del comma 8 dell’art. 243 del Tuel, prescrive il controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni da parte della CONFEL. Il D.P.R. 8 novembre 2013, n. 192 prevede che la Commissione “approva o nega l’approvazione ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale, entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, i provvedimenti si intendono approvati”.

Secondo il legislatore, alla COSFEL viene riconosciuto un potere di controllo preventivo di natura approvativa, rientrando per tale verso nella c.d. fase integrativa dell’efficacia del procedimento amministrativo, trattandosi di provvedimento a carattere generalmente retroattivo che segue, di norma, l’atto che ne è oggetto, che è perfetto ma che acquisisce efficacia solo a seguito dell’approvazione. L’invio tardivo, come nel caso di specie, rischia non solo di frustrare l’esercizio del controllo, bensì anche di creare conseguenze in termini di incolpevole affidamento da parte dei soggetti assunti, nonché la possibilità di incorrere in eventuali danni erariali, laddove le assunzioni non dovessero essere approvate. I giudici contabili, pertanto, hanno invitato l’ente locale a trasmettere tempestivamente la documentazione pertinente alla Commissione per la stabilità degli enti locali.

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