Effetto perverso delle anticipazioni di tesoreria non restituite e della mancata rilevazione della cassa vincolata

Oggetto di particolare attenzione in fase di verifica dei conti di un ente locale è stata quella di una consistente mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria alla fine dell’esercizio oltre alla mancata rilevazione della cassa vincolata.

21 Luglio 2021
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Oggetto di particolare attenzione in fase di verifica dei conti di un ente locale è stata quella di una consistente mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria alla fine dell’esercizio oltre alla mancata rilevazione della cassa vincolata. Le indicazioni della Corte dei conti della Sicilia (deliberazione n.93/2021) sono particolarmente incisive su tali gravi e reiterati inadempimenti.

I rilevi dei revisori dei conti

Nell’analisi dei dati finanziari rilevati dal Collegio dei revisori dei conti nella propria relazione è stato evidenziato che l’Ente non ha provveduto a restituire le anticipazioni di cassa al 31/12 e che non ha provveduto a determinare al 01/01/2017 e al 01/01/2018 le entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, da vincolare e /o da reintegrare nel caso del loro utilizzo in termini di cassa. Nella medesima relazione il Collegio dei revisori ha stigmatizzato la difficile situazione di cassa e la violazione delle norme contabili, in particolare degli artt. 195 e 222 del TUEL e del punto 3.26 dell’Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011. Quest’ultimo principio contabile dispone che le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

I rilievi del Collegio contabile

Ricorda il Collegio contabile siciliano che le Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n.8/2018) hanno precisato che la presenza di un debito da anticipazione di tesoreria alla chiusura dell’esercizio finanziario costituisca grave irregolarità contabile, posto che, come chiarito dal paragrafo 3.26 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le anticipazioni di cassa non costituiscono debito dell’ente e devono essere restituite entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono state concesse poiché destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni di tesoreria deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Tale grave irregolarità contabile, reiterata per più esercizi finanziari rileva il profilarsi della violazione dell’art. 119 ultimo comma della Costituzione che vieta il ricorso all’indebitamento per spesa corrente. Infatti, secondo l’insegnamento della Consulta, la causa di finanziamento dell’anticipazione di tesoreria è da ritenersi compatibile con il predetto divieto soltanto nei casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa.

Il Giudice contabile, nella citata sentenza, aggiunge una precisazione che si attaglia perfettamente al caso in esame, in quanto evidenzia come risulta particolarmente preoccupante la situazione di quegli enti locali i quali, al “frequente e reiterato ricorso alle anticipazioni di cassa non integralmente rimborsate al termine di ciascun esercizio finanziario già di per sé sintomatico della precarietà degli equilibri strutturali di bilancio e della grave crisi di liquidità dell’Ente aggiungono la mancata ricostituzione della cassa vincolata, in violazione dell’art. 195, comma 3, del T.U.E.L. “in contrasto con l’art. 243 bis, comma 8, lett. e), del Tuel che impone, tra l’altro, al fine di assicurare il graduale riequilibrio, la verifica della consistenza e l’integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione.

In conclusione, secondo il Collegio contabile, l’uso eccessivo dell’anticipazione di tesoreria è indice di una persistente e grave crisi di liquidità, che suscita seri dubbi sull’effettiva sostenibilità delle spese e sulla possibilità del mantenimento degli equilibri considerato anche che l’anticipazione di tesoreria è divenuta una costante forma di finanziamento, che non è utilizzata soltanto per fronteggiare temporanee esigenze.

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