In caso di accertamento della violazione del patto di stabilità le disposizioni legislative prevedono che l’ente “non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio”. La questione riguarda la violazione del patto di stabilità in concomitanza con la situazione sanitaria emergenziale al fine di comprendere se le risorse finanziarie trasferite dallo Stato (cosiddetto “fondone”) e quelle oggetto di donazioni dei privati possano essere sterilizzate. Secondo la Corte dei conti della Toscana (deliberazione n.89/2020) le somme aggiuntive provenienti dal bilancio statale, specificamente finalizzate al superamento dell’emergenza sanitaria derivante dalla pandemia in atto, possono ritenersi escluse dai limiti relativi alle disposizioni generali di contenimento della spesa, in ragione del vincolo di destinazione ad esse apposto e limitatamente alla durata della situazione emergenziale. Mentre, per le risorse provenienti da privati se le stesse sono state acquisite dall’Ente, non per far fronte genericamente all’emergenza, ma con vincolo di destinazione più specifico (com’è il caso delle donazioni per misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’art. 2, comma 3, della citata Ordinanza n. 658 del Dipartimento della protezione civile), tale indicazione costituisce un limite insuperabile all’utilizzo delle risorse per destinazioni diverse (ancorché collegate alla pandemia), a meno che le predette risorse non risultino eccedenti rispetto alla finalità specifica, o perché la stessa è stata soddisfatta integralmente o perché essa è venuta definitivamente meno.
La richiesta del Sindaco
A causa della violazione del patto di stabilità, ai fini del rispetto dei vincoli di spesa, l’ente è tenuto nell’anno successivo a quello dell’inadempienza (ovvero nell’anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità: art. 31, comma 28, L. n. 183/2011) non può impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. Il Sindaco di un comune ha, dunque, chiesto ai magistrati contabili come poter conciliare il rispetto dei limiti di spesa derivanti dalla violazione del Patto di stabilità interno con l’evidente necessità di fronteggiare la pandemia da COVID-19. In particolare, i dubbi dell’ente riguardano l’utilizzo delle somme variamente stanziate dallo Stato, ovvero donate da privati, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, chiedendo se sia possibile escluderle da tale computo. Infine, in merito al trasferimento delle risorse da privati, se le medesime possano venir utilizzate anche per fini ulteriori pur sempre connessi con l’emergenza COVID-19.
La risposta del Collegio contabile
Premettono i giudici contabili come nel quadro normativo e regolamentare vigente, caratterizzato da disposizioni speciali e straordinarie dettate dall’emergenza sanitaria, è necessario definire criteri interpretativi che valgano a circoscrivere, nell’attuale contesto, limiti e divieti per gli enti sottoposti ad un regime vincolistico sulla spesa.
Ritiene il Collegio contabile toscano come lo stato di emergenza possa condurre ad una rivisitazione dell’ambito operativo delle norme vincolistiche, con la conseguenza che la situazione emergenziale di eccezionale e imprevedibile drammaticità le risorse aggiuntive rese disponibili dal bilancio dello Stato, e destinate al soddisfacimento di specifici bisogni necessari a fronteggiare la pandemia in atto, possano ritenersi escluse dai limiti relativi alle disposizioni generali di contenimento della spesa di cui all’art. 31, comma 26, della l. n. 183/2011. Lo stesso può dirsi, per analogo ordine di ragioni, allorché le risorse aggiuntive acquisite con vincolo di destinazione provengano da erogazioni private.
In merito, invece, alle somme acquisite dai privati, con possibile destinazione diversa da quella originariamente richiesta in sede di contribuzione, il Collegio contabile esprime un orientamento negativo. In altri termini, qualora le risorse provenienti da liberalità di privati siano state acquisite dall’Ente non per far fronte genericamente all’emergenza, ma con vincolo di destinazione più specifico (esempio solidarietà alimentare) tale indicazione costituisce un limite insuperabile all’utilizzo delle risorse per destinazioni diverse (ancorché collegate alla pandemia), a meno che le predette risorse non risultino eccedenti rispetto alla finalità specifica, o perché la stessa è stata soddisfatta integralmente o perché essa è venuta definitivamente meno.
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