E’ possibile l’affidamento a terzi di attività ragionieristiche?

A seguito del parere positivo di regolarità contabile, sussiste responsabilità erariale in capo al Responsabile del servizio finanziario nel caso di affidamento reiterato di consulenza fiscale a soggetti esterni, senza una compiuta verifica della presenza di idonee professionalità interne e senza l’avvio di percorsi formativi interni. Per gli stessi motivi e per carenza di vigilanza, la responsabilità erariale si estende anche all’organo di revisione.

1 Luglio 2022
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Cominciamo dal caso più frequente: l’affidamento a terzi di una consulenza fiscale esterna.

La Corte dei conti, Sezione II° giurisdizionale di Appello, sentenza n.207/2020, ha precisato la fattispecie.

A seguito del parere positivo di regolarità contabile, sussiste responsabilità erariale in capo al Responsabile del servizio finanziario nel caso di affidamento reiterato di consulenza fiscale a soggetti esterni, senza una compiuta verifica della presenza di idonee professionalità interne e senza l’avvio di percorsi formativi interni. Per gli stessi motivi e per carenza di vigilanza, la responsabilità erariale si estende anche all’organo di revisione.

Il secondo caso riguarda la redazione dell’inventario.

La Corte dei conti per il Trentino, con sent. n.97/2021, ha ribadito i principi generali in tema di affidamento di incarichi esterni, come indicati nell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
“l’intera disciplina in materia di conferimento di incarichi a soggetto esterno all’amministrazione è improntata al principio che l’affidamento all’esterno di mansioni attinenti l’attività istituzionale costituisce una deviazione dalla regola generale secondo la quale l’amministrazione deve provvedere all’ordinario svolgimento dei compiti con le proprie risorse di personale.”

Sulla base del suddetto principio la reiterazione dell’incarico a terzi di redazione dell’inventario genera normalmente la fattispecie di colpa grave.

Tuttavia, in forza dell’art. 7, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è consentito il conferimento a soggetto esterno di compiti ordinari attinenti alle funzioni istituzionali, purché temporaneamente e per “obiettivi”, cioè per singoli target (e non con inserimento stabile del soggetto esterno nell’organizzazione amministrativa, vietato dall’ultimo capoverso dell’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001) e purché l’amministrazione versi in condizioni di carenza di personale interno adeguato a svolgere i compiti oggetto dell’incarico.

Diverso è il caso dell’affidamento a terzi dell’intero Servizio di Ragioneria di un Comune.

La possibilità di esternalizzare tali funzioni a soggetti esterni all’Ente, secondo quanto stabilito da diverse pronunce della Corte dei Conti (ex plurimis, parere n.355/2012/PAR – Sezione Regionale di Controllo Lombardia;deliberazione n.61/2015/PAR – Sezione Regionale di Controllo Liguria; Deliberazione 09/03/2017, n. 4 Sez. di Controllo Friuli Venezia Giulia) è radicalmente esclusa, se avente ad oggetto l’Area economico – finanziaria preposta alla redazione del bilancio in quanto, alla luce dell’attuale quadro ordinamentale, è possibile per un Ente esternalizzare soltanto “servizi pubblici di rilevanza economica” suscettibili di produrre economie di gestione e non anche funzioni pubbliche strettamente connaturate all’esistenza dell’Ente.

Principi ribaditi altresì dalla Corte dei Conti – Sez. centrale d’Appello con sent. n. 399 dell’11.10.2017, con la quale i giudici contabili hanno affermato come il ricorso a soggetti estranei alla PA per lo svolgimento delle dette attività, concernenti l’Area economico – finanziaria, configuri una decisione palesemente irragionevole e antieconomica, suscettibile di arrecare un pregiudizio erariale.

 

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 La salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento generale di bilancio degli Enti Locali – Adempimenti operativi

 a cura di Tommaso Pazzaglini
martedì 5 luglio 2022 ore 10.00 – 12.30

 

Entro il 31 luglio 2022 gli Enti Locali dovranno deliberare l’assestamento generale di bilancio (art. 175, co. 8, del TUEL) e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193, co. 2, del TUEL).

In particolare:

– l’art. 175, comma 8 prevede che: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall’organo consiliare dell’Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il Fondo di riserva e il Fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

– l’art. 193, comma 2 prevede che: “Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il Fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Il corso, di taglio fortemente operativo, fornisce i necessari approfondimenti per attuare correttamente i due adempimenti. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

 

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