Lo dice il Consiglio di Stato su un caso relativo al rapporto tra la scuola e un minore malato
Per dimostrare la responsabilità a titolo extracontrattuale
La pubblica amministrazione potrà essere ritenuta responsabile a titolo extracontrattuale nel solo caso in cui la sua azione violi una regola di condotta. Lo afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3094 emessa il giorno 27 marzo 2023. Il caso di specie trae origine dall’azione intentata dai genitori esercenti la patria potestà su di un minore in particolari condizioni di salute.I ricorrenti rappresentavano nella loro tesi difensiva l’illegittimità del provvedimento dell’amministrazione scolastica che aveva ritenuto non idoneo al superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione primaria il minore. La questione giungeva all’esame di giudici del Consiglio di Stato che propendono per la soluzione opposta. A sostegno della decisione viene posta l’assenza nel caso di specie degli elementi necessari per la configurabilità della responsabilità extracontrattuale prevista dall’ art.2043 del codice civile. L’amministrazione, che pure aveva omesso l’adozione di specifici accorgimenti in relazione al particolare stato di salute del minore, non poteva comunque essere ritenuta in colpa, posto che le carenze didattiche rilevate in sede di esame e che avevano portato al suo mancato superamento erano dovute alla mancata partecipazione dell’alunno alle sedute formative dirette all’accrescimento delle sue competenze.
Per la sua configurabilità, si precisa nella motivazione della sentenza in commento, sono in ogni caso necessari tutti gli elementi previsti nell’ art. 2043 del codice civile. Dovranno essere presenti come ovvio, accanto al carattere di ingiustizia del danno anche il nesso di derivazione materiale tra l’azione amministrativa e la riduzione dei diritti del danneggiato elementi, che necessariamente debbono essere altresì accompagnati da una colpa da parte dell’amministrazione. Quest’ ultima sarà tenuta al risarcimento dei danni cagionati al destinatario della sua azione. Specifica la motivazione che nel solo caso in cui si sia in presenza di una violazione del contenuto di una disposizione volta a regolamentare l’azione pubblica, scatterà l’obbligo risarcitorio.
* Articolo integrale pubblicato su Italiaoggi del 22 maggio 2023.
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