Duplice responsabilità all’economo: contabile e amministrativa

I giudici contabili hanno precisato che l’economo risponde sia della resa del conto quale agente contabile, sia della correttezza delle operazioni che compie assommandosi anche una eventuale responsabilità amministrativa oltre a quella contabile.

17 Giugno 2019
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I giudici contabili hanno precisato che l’economo risponde sia della resa del conto quale agente contabile, sia della correttezza delle operazioni che compie assommandosi anche una eventuale responsabilità amministrativa oltre a quella contabile. Il caso esaminato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale del Lazio (sentenza 04/06/2019 n.259) affronta questa duplice responsabilità.

La vicenda

A seguito di verifica amministrativa contabile, emergeva che l’economo dell’ente pubblico, nel periodo oggetto di campionamento sulla documentazione raccolta, aveva posto in essere una serie di gravi inadempimenti nella modalità di acquisizione di beni e servizi e le correlate spese per tali forniture. In particolare veniva verificata la mancanza della determina di impegno, mandati privi di documentazione giustificativa, ovvero del visto per eseguita fornitura, sprovvisti di indicazione di CIG e DURC o del modulo di tracciabilità dei flussi finanziari oppure della verifica di Equitalia per le spese superiori a 10 mila euro. Dalla successiva verifica dei movimenti bancari era emerso anche che la non concordanza degli importi o la mancanza di allegati giustificativi. Infine, veniva riscontrata anche la gestione non motivata ed irregolare del fondo cassa e del registro delle minute spese non rendicontate.

La Procura contabile, a seguito della verifica amministrativa interna che conduceva alla quantificazione delle somme illegittimamente e illecitamente corrisposte, richiedeva all’economo la restituzione delle somme, inviando specifica informativa alla Procura della Corte dei conti. Quest’ultima ha rinviato a giudizio l’economo per mancata restituzione delle somme intimate.

La duplice responsabilità dell’economo

Secondo il Collegio contabile adito, l’ipotesi prospettata dalla Procura riguarda una duplice responsabilità contabile ed amministrativa.

In merito alla responsabilità contabile essa si caratterizza per la specificità dell’obbligazione che grava su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza. In altri termini l’economo è agente contabile cui compete quale doveri di ufficio l’obbligo di regolare gestione del denaro, l’obbligo di trasparenza motivazionale nella disponibilità ed utilizzo del fondo economale e della cassa dell’ente e, in generale, di conservare, di vigilare, di custodire le somme avute in maneggio. Tali obblighi hanno una particolare intensità e sono connessi ad una “posizione di garanzia” qualificata (che, sul piano penalistico, può comportare la configurabilità di reati propri quali il peculato) che si estrinseca in un “dovere di protezione” gravante sul contabile (cfr. Sez. I giur. centrale Sent. 216/2008). L’azione risarcitoria promossa nei confronti dell’agente contabile è, infatti, attratta nell’alveo della responsabilità amministrativa, con i conseguenti riflessi sul piano della prova che deve vertere sia sull’esistenza del danno, che sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Pertanto, al di la dell’obbligo da parte dell’economo di presentazione del conto giudiziale ex se incombente su tutti gli agenti contabili, nel caso di specie rileva anche lo speciale obbligo di corretta gestione delle somme a disposizione, in termini di documenti giustificativi, gravante in capo all’agente, connesso alla qualificata posizione di garanzia rivestita a fronte del maneggio di danaro pubblico, cui corrisponde, di per sé, un obbligo di protezione declinato nei doveri di servizio inerenti la corretta gestione, conservazione, custodia. In altri termini, la responsabilità dell’agente contabile può ben essere fatta valere al di fuori e a prescindere dal giudizio di conto, e, cioè, nell’ambito di un ordinario giudizio di responsabilità erariale.

Nel presente giudizio oggetto di rilievo da parte della Procura è risultato fondato che l’economo abbia gestito con colpa grave l’utilizzazione della somme che aveva a disposizione per finalità non adeguatamente motivate ed in violazione palese delle procedure previste dalle norme di settore. Da ciò discende la responsabilità amministrativa con conseguente ristoro delle somme incautamente gestite con conseguente condanna erariale al versamento delle stesse all’ente pubblico.

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