Due differenti contabilizzazioni delle anticipazioni di liquidità di cui al d.l.35/2013 (seconda parte) – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Dopo aver evidenziato nella prima parte dell’articolo (bilancioecontabilita.it 19/09/2016) la contabilizzazione accettata dai giudici contabili sulla permanenza a residui passivi dei debiti relativi alle anticipazioni di liquidità disposte dalla Cassa Depositi e Prestiti, con questo articolo si evidenzia un parere reso ad un Comune che aveva, invece, proceduto alla cancellazione, nella fase di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi dovute al passaggio ai nuovi principi della contabilità armonizzata, dei residui passivi intestati alla Cassa Depositi e Prestiti con generazione di un avanzo di amministrazione, senza che fossero allo stesso apposti vincoli per i futuri pagamenti dovuti per la restituzione delle quote capitali alla Cassa depositi e Prestiti. In questo caso, evidenzia il Comune istante, come al fine di una corretta contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità, in applicazione dei principi di armonizzazione contabile, sembrerebbe necessario, in aggiunta alla contabilizzazione della quota capitale annuale a rimborso della anticipazione, dover predisporre uno specifico accantonamento annuale sull’avanzo di Amministrazione, al fine di sterilizzare gli effetti di tale anticipazione di liquidità, precisando che l’avanzo libero generato non sia in ogni caso stato utilizzato per finalità diverse. A tal fine sono state poste le due seguenti domande ai giudici contabili:

  • Dovendo provvedere ad apporre un ulteriore accantonamento/vincolo sull’avanzo, la sede corretta sarà la redazione del Rendiconto 2016 o è possibile anche prima del termine dell’esercizio 2016 effettuare tale operazione?;
  • L’avanzo disponibile 2015 non è al momento sufficientemente capiente per coprire un ulteriore accantonamento derivante dall’anticipazione D.L. n. 35/2013, prospettandosi quindi uno scenario di maggiori vincoli rispetto alla capienza dell’avanzo, si chiede con quali modalità sia possibile provvedere al ripiano del disavanzo e se siano ancora applicabili le disposizioni previste per il disavanzo tecnico derivante da riaccertamento straordinario.

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