di Matteo Barbero
Doppio premio per le amministrazioni puntuali nell’approvare bilanci e rendiconti. La manovra in corso di approvazione, infatti, aggiunge nuove agevolazioni a quelle già previste dal dl 50/2017. Anche se la modifi ca entrerà in vigore solo dal prossimo 1° gennaio, i suoi effetti retroagiranno a favore delle amministrazioni che riusciranno a varare il preventivo 2019-2021 entro il prossimo 31 dicembre. Nel corso dei lavori alla camera, al disegno di legge di Bilancio è stata aggiunta una norma che prevede importanti semplifi cazioni per i comuni e le loro forme associative (unioni e comunità montane) che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento e il rendiconto entro il 30 aprile dell’anno successivo. In tali casi, verranno disapplicate le seguenti norme: a) art. 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987 (obbligo di comunicare al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio fi nanziario, al momento previsto per i soli comuni con più di 40.000 abitanti); b) art. 2, comma 594, della legge n.244/2007 (obbligo di approvare piani triennali per l’individuazione di misure fi nalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’uffi cio, delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifi ca di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali); c) art. 6, commi 12 e 14, del dl 78/2010 (contenimento delle spese di missione e per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi); d) art. 12, comma 1-ter, del dl n. 98/2011 (limitazione all’acquisito di beni immobili); e) art. 5, comma 2, del dl n. 95/2012 (contenimento delle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi); f) art. 24 del dl n. 66/2014 (limitazioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili). Particolarmente rilevanti appaiono l’eliminazione dei tetti di spesa per le autovetture (che tanti problemi hanno creato specialmente ai piccoli comuni) e dei limiti agli acquisti di immobili (che spesso si sono tradotti nell’impossibilità di portare avanti progetti anche importanti di riqualifi cazione). Le nuove semplifi cazioni si aggiungono a quelle già previste dall’art. 21-bis del dl 50/2017, riguardo alle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, formazione e spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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