di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
Rush finale per gli adempimenti relativi ai vincoli di finanza pubblica prima della loro definitiva archiviazione. Al via il revisore commissario ad acta e la certificazione bis del pareggio di bilancio se il saldo diverge da quello già inviato. Revisori commissari ad acta negli enti inadempienti Dal 31 maggio 2019, negli enti che non hanno trasmesso la certificazione sul pareggio di bilancio 2018, il revisore unico (o il presidente del collegio) assume il compito, in qualità di commissario ad acta, di curare l’assolvimento dell’adempimento e di trasmettere il modello entro i successivi trenta giorni (29 giugno 2019), pena la decadenza dal ruolo di revisore. Il decreto ministero dell’Economia e delle Finanze 14 marzo 2019 precisa che la certificazione deve essere firmata digitalmente solo dal commissario ad acta. Se il revisore/commissario invia i dati entro il termine, si applicano solo (con gradualità) le sanzioni del divieto di assunzioni di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici (lettere e) ed f) del comma 475 dell’articolo 1 della legge 232/2016). Se, invece, il commissario ad acta non invia la certificazione, continuano a trovare applicazione le sanzioni stabilite dal comma 475, lettere c) e seguenti, dell’articolo 1 della legge 232/2016 e la sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del ministero dell’Interno. A queste penalità si aggiunge pure la decadenza del revisore. Il mancato assolvimento dell’obbligo è punito infatti con la sanzione della decadenza automatica dal ruolo, anche se si tratta di attività originariamente posta in capo al responsabile del servizio finanziario. Questa causa di cessazione dall’ incarico di revisore si aggiunge, infatti, alla revoca per mancata presentazione della relazione al rendiconto entro 20 giorni dalla trasmissione della proposta, completa di tutti gli allegati previsti dalla legge, e alle altre cause disciplinate dall’ordinamento. Enti con risultati difformi da quelli già certificati Gli enti che hanno inviato la certificazione finale del saldo di finanza pubblica al 31 dicembre 2018 prima dell’approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, possono trovarsi nella condizione di dover assicurare la corrispondenza tra i dati contabili certificati e le risultanze del rendiconto di gestione. In altri termini, se dopo l’approvazione del rendiconto i risultati risultano diversi da quelli già trasmessi occorre inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, che attesti il miglioramento o il peggioramento del posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo, entro il termine perentorio del 1° luglio (30 giugno è domenica). A partire dal 2 luglio 2019, invece, gli enti locali sono tenuti a inviare una nuova certificazione a rettifica della precedente solo nel caso in cui essi rilevino un peggioramento del proprio posizionamento rispetto al saldo obiettivo. Per aiutare il controllo da parte degli enti la Ragioneria generale dello Stato mette a disposizione un modello di controllo della congruenza dei dati che confronta, evidenziando gli eventuali scostamenti, i numeri inseriti nel monitoraggio del pareggio di bilancio al 31 dicembre 2018 con quelli del rendiconto di gestione 2018 trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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