Rassegna Articoli
• valori di bilancio inferiori al 10% dei corrispondenti bilanci dell’ente capogruppo;
• quota di partecipazione inferiore all’1%.
Sono considerati irrilevanti quei bilanci dei soggetti inclusi nel Gap che possiedono, in relazione ai corrispondenti valori dei bilanci dell’ente, una incidenza inferiore al 10% per ciascuno dei seguenti parametri:
• totale dell’attivo;
• patrimonio netto • ricavi caratteristici. Il superamento di solo uno dei tre parametri fa scattare l’obbligo del consolidamento.
Mentre i valori di bilancio dell’ente locale sono ridotti del 10%, i corrispondenti valori dei bilanci delle società o degli enti strumentali sono assunti integralmente anche nel caso in cui l’ente detenga una quota di partecipazione inferiore al 100%. Per capire il meccanismo può essere utile l’esempio di due società, che come attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici abbiano la prima 300, 90 e 250, e la seconda 400, 70 e 150, all’interno di un Comune in cui i valori di riferimento per i tre parametri siano 500, 100 e 300. Gli interrogativi di calendario Dati i valori-soglia, nel 2016 entrambe le società erano escluse per irrilevanza, presentando singolarmente tutti valori inferiori a quelli del Comune. Ma è così anche per il 2017? Il principio contabile modificato dal Dm 11 agosto 2017 afferma che «a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo», mentre «con riferimento all’esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento». Va evidenziata la scarsa chiarezza del principio nell’individuare le decorrenze, in quanto in alcuni passaggi il riferimento all’esercizio viene inteso come annualità del bilancio, e in altri casi come anno di approvazione.
Da che esercizio quindi decorrono le nuove soglie?
Se la modifica si applica a decorrere dal 2018 con riferimento al bilancio da approvare entro il 30 settembre 2018, riferito all’esercizio 2017, l’ente non potrà escludere entrambe le società in quanto, sommando i valori dei bilanci, viene superato il valore soglia del Comune (10%). Quindi solo una delle due società potrà essere considerata irrilevante, e l’ente dovrà operare una scelta “discrezionale” sulla base di valutazioni che devono essere esplicitate nella delibera. Se al contrario la nuova soglia dovesse trovare applicazione dal consolidato 2018 da approvarsi entro settembre 2019, l’ente dovrà considerare singolarmente il limite del 3%, e complessivamente una soglia del 10%. Dato l’approssimarsi della scadenza, sono necessari dei chiarimenti da parte del ministero.
Quota di partecipazione inferiore all’1%.
Sono inoltre considerate irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le partecipazioni in società inferiori all’1% del capitale sociale. Vale la pena di osservare che questo sbarramento nel principio contabile è riferito solo alle società partecipate e non anche alle società controllate o agli enti strumentali. Nella prassi si riscontra però un’estensione della soglia anche agli enti strumentali, anche se non supportata dal principio. L’esclusione dal perimetro per irrilevanza è una mera facoltà perché, secondo il principio, «al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate».
Quindi è possibile includere nel perimetro un bilancio, anche se presenta valori inferiori alla soglia, in quanto l’amministrazione lo ritiene comunque rilevante in considerazione, ad esempio, dei servizi resi, o della centralità del soggetto per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’amministrazione. Dal consolidato riferito all’esercizio 2017 (da approvare entro il 30 settembre 2018) non possono essere comunque irrilevanti i bilanci:
• degli enti e delle società totalmente partecipati dalla capogruppo;
• delle società in house e degli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento