Doppia riduzione di spesa per legittimare le esternalizzazioni

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18 Aprile 2018
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di Aldo Milone

Dalla Corte dei conti dell’Emilia Romagna arrivano indicazioni utili sui riflessi finanziari delle esternalizzazioni. Nella delibera 86/2018, la sezione regionale spiega che, alla luce della disciplina civilistica in materia di appalto riconosciuta applicabile (articolo 1655 del Codice civile), il corrispettivo pagato dall’ente per l’affidamento all’esterno di un servizio non configura direttamente una spesa per il personale da includere nel calcolo del tetto. Questa irrilevanza permane anche se il servizio trasferito si qualifica per un elevato tasso di incidenza di manodopera, a patto – ovviamente – che non si tratti di una fattispecie elusiva dei vincoli di finanza pubblica. Obbligo di risparmi Tuttavia l’irrilevanza non è assoluta perché, in base all’articolo 6-bis del Dlgs 165/2001, la decisione di esternalizzare il servizio produce effetti immediati sull’organizzazione del personale dell’ente e sulla spesa. La norma stabilisce che, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, gli enti locali possono «acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale». La norma postula un assetto in grado di essere razionalmente perseguito solo se non produce duplicazioni di spese (soprattutto di personale): sarà quindi legittimo il trasporto all’esterno dei costi di produzione del servizio prima realizzato in house se viene conseguito un risparmio superiore al corrispettivo per l’outsourcing. In altri termini, la norma impone che l’esternalizzazione sia attuata nel quadro di misure di programmazione e riorganizzazione in grado di garantire, nell’ambito della generale riduzione della spesa corrente, anche la contrazione delle spese di personale. I controlli interni Quest’ultima deve conseguire dalla nuova modalità organizzativa, come esito naturale della fuoriuscita di attività non più svolte all’interno dell’ente. A parere dei magistrati contabili, insomma, l’esternalizzazione di un servizio è sottoposta a vincoli stringenti, ed è consentita a patto di assicurare in via generale economie gestionali per l’ente, e in via specifica una riduzione della spesa del personale. Questo rigore si riflette anche dall’obbligo posto agli organi di revisione di verbalizzare i risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti sull’organizzazione e sul personale.

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