Doppia analisi per il nuovo Dup

quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
8 Giugno 2018
Modifica zoom
100%
di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

La semplificazione della programmazione degli enti locali in un unico documento (il Dup) non ha trovato sinora completa attuazione, complice anche una normativa non perfettamente coordinata che ha mantenuto in vita le norme che regolano gli atti di programmazione settoriale. Tant’è vero che la maggior parte degli enti, in questi anni, ha continuato ad approvare separatamente documento unico e programma delle opere pubbliche, fabbisogno del personale, eccetera, a causa del disallineamento dei tempi e dell’iter di approvazione, della presenza di obblighi di pubblicazione non omogenei e delle diverse competenze degli organi coinvolti.
Le modifiche al principio contabile allegato 4/1 approvate dalla Commissione Arconet l’11 aprile (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 12 aprile), sebbene inserite nell’ambito delle disposizioni rivolte ai piccoli Comuni, provano a fare chiarezza. Si afferma infatti che «fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni» tutti gli atti di programmazione settoriale. Viene quindi superato il problema della doppia approvazione degli atti derivante dal mancato coordinamento normativo.
Ma è veramente così?
Nell’apprezzare lo sforzo non possiamo non evidenziare come permangano delle zone d’ombra che devono ancora essere chiarite. Il problema investe soprattutto il programma delle opere pubbliche e la programmazione del fabbisogno.

Programma delle opere pubbliche e delle acquisizioni di beni e servizi

In merito al primo aspetto evidenziamo che né l’articolo 21 del Dlgs 50/2016 né il decreto 16 gennaio 2018 n. 14 di approvazione dei nuovi schemi indicano i tempi per l’adozione e l’approvazione dei programmi, rinviando alla normativa specifica degli enti locali contenuta nel Dlgs 267/2000. Quindi – di fatto – si potrebbe ipotizzare il seguente iter amministrativo che mira ad allineare le tempistiche e le procedure:
• la giunta entro luglio delibera il Dup contenente anche tutti gli atti di programmazione settoriali, tra cui piano delle opere pubbliche e programma biennale forniture e servizi, e precisa se viene consentita la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei cittadini;
• lo stralcio del Dup inerente il programma delle opere pubbliche e il programma biennale forniture e servizi vengono pubblicati sul profilo di committente. L’avviso deve specificare la eventuale possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni;
• il consiglio comunale approva il Dup (ovvero formula osservazioni e richieste di modifica), tenendo conto delle eventuali osservazioni pervenute sui programmi di cui sopra entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione (quindi entro settembre).

La programmazione del fabbisogno di personale

Per quanto riguarda invece il rapporto tra il Dup e la programmazione triennale del fabbisogno di personale, i problemi principali erano due:
• il primo riguardava lo specifico parere che l’organo di revisione deve rilasciare su questi atti, attestante la coerenza con i vincoli di spesa e con il bilancio. Spesso infatti i revisori sollevavano problemi sul rilascio del parere sul Dup, stante la carenza di informazioni necessarie per dare un giudizio di coerenza, congruità, veridicità e attendibilità delle previsioni. Ora, dovendo il Dup farsi carico di una programmazione più puntuale, l’organo di revisione con il parere sul Dup rilascerà anche parere anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 39 della legge 449/1997;
• il secondo riguarda la competenza.
Sappiamo infatti che oggi è la giunta comunale l’organo deputato ad approvare il fabbisogno di personale, mentre il Dup viene approvato e variato dal consiglio. La precisazione contenuta nel principio allegato 4/1 che prevede che l’approvazione del Dup rende superflua l’adozione di atti specifici implicherebbe un superamento dell’attuale riparto delle competenze tra consiglio e giunta previsto dagli articoli 42 e 48 del Tuel, che attribuiva alla giunta comunale il potere di approvare il fabbisogno di personale nell’ambito delle competenze residuali previste dall’ordinamento degli enti locali (Consiglio di stato, sentenza 1208/2010).
Le conseguenze non sono di poco conto, se si pensa soprattutto alle modifiche del fabbisogno che dovrebbero essere approvate in consiglio. Sarebbe a questo proposito necessario un chiarimento che dia certezza all’operato degli enti. Per quanto riguarda infine le variazioni a questi atti, esse diventano automaticamente variazioni anche al Dup. Sarà sufficiente, nella delibera di consiglio con cui si apportano tali modifiche, precisare che si varia anche il Dup in cui gli stessi sono inseriti.

 

Rassegna Stampa in collaborazione con Mimesi srl

 

 

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento