Richiesta di parere
Una PA ha chiesto ai tecnici del Ministero della PA un parere sulla possibilità di assunzione di personale vincitore dei una selezione pubblica, a tempo determinato, il quale si trovi nella condizione di pensionato per raggiunti limiti di età. Tuttavia, rileva l’amministrazione che il candidato vincitore ha solo 60 anni, avendo beneficiato nella Polizia di Stato di una pensione anticipata, trovandosi, quindi, ad avere una età ordinamentale prevista per gli impiegati civili della PA inferiore al limite dei 65 anni. Il dubbio dovrebbe scaturire da una potenziale incompatibilità tra la posizione di pensionato della PA e quella, contemporanea, di dipendente a tempo determinato della stessa, ovvero alla più ampia disciplina prevista dall’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012.
Il parere
In merito alla disposizione legislativa richiamata, i tecnici ministeriali evidenziano come la disposizione in esame non impedisce ai soggetti in quiescenza, che abbiano superato il limite di età previsto dal proprio ordinamento, di concorrere per un impiego in una pubblica amministrazione, mediante concorso pubblico, relativo a una carriera nella quale il limite ordinamentale sia superiore a quello dell’ordinamento di provenienza. La questione, tuttavia, è stata già affrontata dai giudici contabili (Corte dei conti Piemonte, deliberazione n.66/2018) secondo cui “È, infatti, vietata la corresponsione di un compenso a soggetti già collocati in quiescenza. In particolare deve ribadirsi che, ai fini dell’applicazione del divieto, rileva unicamente il fatto che il destinatario dell’incarico sia già titolare di pensione, restando del tutto irrilevante che tale soggetto non abbia ancora maturato i presupposti anagrafici per il collocamento in quiescenza con riferimento all’incarico che gli si vorrebbe conferire”.
In altri termini, una cosa è il conferimento di incarichi di studio, consulenza, direttivi, dirigenziali o cariche, anche ove queste ultime scaturiscano da una selezione pubblica, ed altra è la posizione acquisita dal candidato vincitore di un concorso pubblico che ne assicuri la relativa stabilità della posizione all’interno dell’organizzazione. In quest’ultimo caso, non si realizzerebbe l’intento del legislatore, con il divieto prescritto dalla norma, infatti, una interpretazione estensiva dei divieti in esame, non coerente con il fine di evitare che soggetti in quiescenza assumano rilevanti responsabilità nelle amministrazioni, potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza.
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