Divieto di contabilizzare a partite di giro le spese effettuate in danno di terzi

Un comune aveva proceduto alla contabilizzazione, tra le partite di giro, di interventi di sistemazione di opere di manutenzione in danno dei soggetti privati, giuridicamente tenuti ad effettuare le citate opere, anche a fronte di un’ordinanza contingibile di necessità ed urgenza…

17 Maggio 2018
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Un comune aveva proceduto alla contabilizzazione, tra le partite di giro, di interventi di sistemazione di opere di manutenzione in danno dei soggetti privati, giuridicamente tenuti ad effettuare le citate opere, anche a fronte di un’ordinanza contingibile di necessità ed urgenza emanata dal Sindaco. A seguito delle verifiche della situazione contabile del Comune, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione 10/05/2018 n.88 ha evidenziato l’illegittima registrazione contabile.

Contabilizzazione servizi conto terzi

Evidenzia il Collegio contabile come, nella voce servizi per conto terzi, possano rientrare solamente quelle operazioni poste in essere dall’ente per conto di altri soggetti, ma in ogni caso estranee al patrimonio e ai compiti che il Comune è chiamato ad assolvere.  Il riferimento è, infatti, rinvenibile nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria al punto 7.1, secondo cui “non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio: le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell’ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni”. Ricorda a tal fine il Collegio contabile come, i principi contabili hanno valore di fonte primaria, con obbligo da parte degli enti locali di adeguarsi alle loro indicazioni. D’altra parte, agendo l’ente in via strumentale e temporanea per la realizzazione di interessi di altri soggetti, è necessario che sia data evidenza di ciò nella contabilità del soggetto effettivamente inciso o interessato, cosa che non può avvenire quando l’ente agisce in sostituzione di privati cittadini. Conseguentemente il Comune avrebbe dovuto allocare gli importi sostenuti nel titolo I della spesa e i rimborsi successivamente conseguiti nel titolo II delle entrate.

Non si tratta, secondo i giudici contabili liguri, di un aspetto puramente formale in quanto l’inserimento di poste non previste finisce per costituire una violazione delle norme e dei principi che regolano la gestione del bilancio degli enti locali. La conseguenza di tale mancata iscrizione dell’importo tra le entrate e spese correnti finisce anche per falsare la costruzione di alcuni indicatori, che utilizzano come parametro le entrate e le spese correnti e che sintetizzano la reale situazione finanziaria dell’Ente all’esterno, violando il principio di veridicità, attendibilità e trasparenza del bilancio.

A fronte di tale grave irregolarità contabile accertata, il Collegio contabile, ai sensi dell’art.148-bis Tuel, per la predisposizione delle misure idonee atte ad eliminare tale irregolarità con la conseguente comunicazione, entro sessanta giorni, delle misura intraprese dall’ente locale.

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