Dissesto e anticipazione di tesoreria

La sezione giurisdizionale Umbria della Corte dei conti, con la sentenza n. 41 del 9 giugno 2022, interviene per definire le anticipazioni di tesorerie o di cassa in rapporto alla gestione straordinaria del Comune affidata ad un Organo straordinario di liquidazione, a seguito del dissesto (una situazione emergenziale che mina la sana gestione finanziaria, non emendabile con le misure ordinarie

3 Agosto 2022
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La sezione giurisdizionale Umbria della Corte dei conti, con la sentenza n. 41 del 9 giugno 2022 (relatore Scognamiglio), interviene per definire le anticipazioni di tesorerie o di cassa (un istituto giuscontabile disciplinato dall’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, avente carattere eccezionale) in rapporto alla gestione straordinaria del Comune affidata ad un Organo straordinario di liquidazione, a seguito del dissesto (una situazione emergenziale che mina la sana gestione finanziaria, non emendabile con le misure ordinarie)[1].

Invero, il ricorso costante all’anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell’incapacità dell’Ente pubblico di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti, la cui sistematicità può portare al dissesto[2], in violazione con i principi di buona amministrazione (ex art. 97 Cost.) e sana gestione finanziaria[3], declinato in concreto, in ossequio alle prescrizioni del riscritto art. 81 della Cost. (introdotto dalla Legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale)[4], sotto il profilo della verifica e del permanere costante di un effettivo equilibrio di bilancio: vera e propria anticamera dell’illiquidità e, quindi, dell’insolvenza[5].

Occorre, anche precisare per ciò che interessa, che il servizio di tesoreria è un’attività oggettivamente pubblica e, sotto tale profilo, anche l’operatore professionale privato che la esercita è sottoposto allo statuto della Pubblica Amministrazione, in quanto attività amministrativa in senso oggettivo[6].


Il fatto

La questione nella sua essenzialità concerneva la richiesta del Comune al proprio tesoriere di restituzione dell’anticipazione di tesoreria (comprensiva di interessi) inerente all’esercizio 2017, a fronte di una dichiarazione di dissesto finanziario dichiarato dal Commissario straordinario nel marzo 2018; anticipazione non restituita al 31 dicembre 2017.

Secondo l’Amministrazione ricorrente l’operazione del tesoriere non poteva avvenire in forza di una dichiarazione di dissesto successiva all’annualità di riferimento e rientrante semmai all’interno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, in forza dell’art. 248, Conseguenze della dichiarazione di dissesto, del D.Lgs. n. 267/2000.

In breve, la restituzione dell’anticipazione sarebbe stata illegittima, dovendo rientrare (attratte) nella gestione dell’Organo straordinario di liquidazione, con conseguente sospensione degli interessi maturati.

Di converso, il tesoriere eccepiva, da una parte, l’inammissibilità dell’azione essendo già stata vagliata la condotta dal giudizio per la resa del conto (quasi invocando ne bis in idem), dall’altra parte, nel merito l’avvenuta anticipazione era sottratta dalla disponibilità dell’Organo straordinario, e, dunque, correttamente restituita (posizione conforme alla prospettazione della procura).

In effetti, a prima vista, vi sarebbe una coerenza sistemica del tesoriere, giacché la mancata restituzione dell’anticipazione di tesoreria al termine dell’esercizio dev’essere particolarmente attenzionata, poiché costituisce il sintomo di una reale difficoltà dell’Ente di fare fronte alle attività ordinarie con risorse proprie, diversamente costituirebbe un fenomeno che potrebbe mascherare forme di finanziamento a medio o lungo termine, con conseguente elusione dell’art. 119 Cost, che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese d’investimento[7].


La gestione straordinaria

Lo scopo della procedura di dissesto è di assicurare la continuità di funzionamento del Comune, affidata al bilancio in bonis e agli organi istituzionali, e, contemporaneamente, la copertura giuridico-finanziaria dei debiti pregressi, improntata alla netta separazione di competenze tra la gestione passata e quella corrente, al precipuo fine di garantire, per il futuro, la sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario: l’Organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge (ex art. 245, n. 2, del TUEL) mentre il Comune si occupa della gestione finanziaria sulla base del bilancio stabilmente riequilibrato con l’obiettivo del superamento degli squilibri strutturali.

Per quanto riguarda la massa passiva, ai sensi dell’art. 252, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, l’OSL ha competenza rispetto a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, osservando (caso di specie) che la gestione dell’anticipazione di liquidità non rientrerebbe nelle competenze dell’OSL, stante il carattere derogatorio della norma che non consente la possibilità di un’interpretazione estensiva dell’art. 255 del cit. TUEL che ne esclude dalla competenza sulla gestione dell’anticipazione di tesoreria, ex art. 222 del TUEL[8].

Dalla dichiarazione di dissesto discendono – sul piano contabile – gestioni separate di bilancio presiedute con la nomina di un Organo straordinario di liquidazione (OSL), rilevando che la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale dell’Ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge[9].

La procedura liquidatoria si basa sulla separazione del bilancio in due parti, gestite da organi diversi (OSL e amministrazione ordinaria), spezzando l’unità e l’universalità del ciclo finanziario (postulati nn. 2 e 3, all. 1 del D.Lgs. n. 118/2011) mantenute, invece, nella procedura di predissesto (ex artt. 243 bis e ss. del TUEL): così facendo il dissesto realizza la soddisfazione concorsuale dei creditori, garantendo, allo stesso tempo, la continuità di funzionamento dell’Ente locale, separando la gestione di bilancio pro futuro rispetto al passato (con le precisazioni che seguiranno).

Le norme, inoltre, chiariscono che l’OSL non ha competenze di amministrazione attiva e di programmazione della spesa, dovendo soltanto liquidare i creditori in base al principio di concorsualità (ex art. 256 del TUEL e art. 6, co. 7, del DPR 24 agosto 1993, n. 378, cui rinvia l’art. 269 del D.Lgs. n. 267/2000)[10].


La questione della giurisdizione

La Corte, nel dichiarare l’azione ammissibile, distingue la sottoposizione della gestione del tesoriere a tre distinte giurisdizioni secondo i seguenti criteri:

  • un primo, inerente al potere esercitato (la presenza o meno della potestas, ovvero della titolarità dell’imperium) si ripartisce fra giudice civile e amministrativo[11];
  • un secondo, il quale nel definire la giurisdizione contabile valorizza la nozione di contabilità pubblica (ex 103, secondo comma, Cost. e art. 172, primo comma, lettera d), del D.Lgs. n. 174/2016, cd. Codice di giustizia contabile)[12].

Ne consegue che ha giurisdizione la Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica, materie che sono individuate dal concorso di due elementi:

  • la natura pubblica dell’Ente;
  • il carattere pubblico del danaro o del bene oggetto della gestione[13].

Va aggiunto che le materie di contabilità pubblica, sotto l’aspetto oggettivo, si rifanno alla nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva cioè sia dei giudizi di conto che di responsabilità.

Giudizi che, a parte la possibile distinzione per l’oggetto ed entro certi limiti per i soggetti (agenti contabili ed impiegati amministrativi) hanno lo scopo di reintegrare l’erario per i danni subiti per irregolarità di gestione o per comportamenti imputabili agli agenti ed agli impiegati medesimi, con una progressiva portata generale, comprensiva dei giudizi sui conti e sulle responsabilità di gestione, sì da abbracciare tutte le controversie direttamente connesse alla materia contabile[14].

L’approdo conferma che i rapporti tra Comune con il proprio tesoriere rientrano in tale nozione (ossia, nella natura pubblicistica della gestione contabile e della qualificazione di agente contabile del tesoriere, soggetto al giudizio per la resa del conto)[15] sia per l’aspetto soggettivo delle parti che per la natura pubblica del denaro gestito: la competenza della Corte dei conti si estende anche ad atti e comportamenti – intervenuti nell’ambito di un rapporto gestorio tra l’Ente pubblico e l’agente e costituenti violazioni di specifici schemi procedimentali di tipo contabile – stabiliti per la regolarità della riscossione di entrate, dell’effettuazione di spese, del rispetto del bilancio.

Occorre rammentare per completezza espositiva, che gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di “agente contabile” sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell’Ente per il quale tale soggetto agisce e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione, rimanendo irrilevante – invece – la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, così come il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte[16].

In sintesi, l’obbligazione dedotta in giudizio riguarda il rapporto gestorio intercorrente tra l’Ente pubblico e il tesoriere, dove il primo (il Comune) chiede la restituzione di somme alle quali ritiene di avere diritto e il bene della vita richiesto corrisponde alla restituzione degli importi dovuti in relazione al rapporto di tesoreria intrattenuto: rapporto concernente la contabilità dell’Ente locale ed interessa il rapporto con il proprio tesoriere, rientrante tra le materie di contabilità pubblica[17].

L’anticipazione di tesoreria

Ciò posto, appare evidente che, nel caso di specie, la pretesa riferita alla gestione delle anticipazioni di tesoreria del Comune dissestato (anticipazioni non restituite alla data del 31 dicembre 2017) rientra nella corretta applicazione delle norme di contabilità, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, e, nello specifico, di risanamento dell’Ente locale, ai sensi del DPR 24 agosto 1993, n. 378, Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati: una controversia inerente alla correttezza del rapporto gestorio tra Ente pubblico e agente contabile (tesoriere) nelle procedure di gestione delle anticipazioni dell’Ente (poi, in dissesto).

A maggior rigore, pare giusto precisare che l’anticipazione di tesoreria risulta un’obbligazione ex lege finalizzata a consentire agli Enti locali (in dissesto finanziario) di poter disporre di un’anticipazione di liquidità a breve termine per far fronte a improrogabili impegni di spesa corrente (con obbligo restitutorio), attinente al rapporto dare-avere tra P.A. e il suo tesoriere, rilevando che, essendo una fonte legale di obbligazione (cioè, prevista dalla legge e, dunque, soggetta al meccanismo della eterointegrazione in sede negoziale), si esclude una contraria volontà pattizia: la convenzione di tesoreria non potrebbe limitare e/o escludere l’istituto dell’anticipazione di tesoreria, come trova conferma il comma 2 dell’art. 222 TUEL, nella parte in cui rinvia alla convenzione esclusivamente per le modalità di decorrenza degli interessi sulle anticipazioni, senza pregiudizio per l’istituto[18].

Quest’ultimo aspetto non indifferente in termini di incapacità del tesoriere di svincolarsi dall’anticipazione, porta a concludere che sia sottratto allo stesso la possibilità di valutazione sul rischio di credito del proprio debitore, e, dunque, di essere soggetto alla gestione dell’Organismo straordinario di liquidazione (come si avrà modo di vedere infra).

Prima questione: restituzione dell’anticipazione

Appurata che l’anticipazione non è una forma di indebitamento, la Corte passa a vagliare le regole che presiedono i tempi e le modalità di restituzione al tesoriere dell’anticipazione rispetto alla dichiarazione di dissesto.

Dovrà essere chiarito se rientra in un’attività che spetta all’Organo straordinario di liquidazione per i fatti verificatesi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai sensi del comma 4 dell’art. 252, Composizione, nomina e attribuzioni, del D.Lgs. n. 267/2000; ovvero, se il loro re-introito fugge a tale regola, in base al comma 10 dell’art. 255, Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento, del cit. TUEL, come invocato dal tesoriere[19].

In altre parole, sotto il profilo finanziario, si tratta o meno di atti e fatti imputabili cronologicamente alla gestione liquidatoria, in quanto ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, purché detto provvedimento (quello restitutorio) sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione, di cui all’art. 256, Liquidazione e pagamento della massa passiva, comma 11, del TUEL (norma entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018)[20].

Da queste premesse ordinamentali, vengono richiamati due distinti orientamenti sull’attività dell’Organo straordinario di liquidazione:

  • PRIMO: un dissesto dichiarato dopo il 2017, ossia, nell’anno successivo all’anticipazione non restituita alla data del 31 dicembre 2017, non rientra nella gestione dell’OSL[21]: una questione, ex positivo iure, rimessa alla gestione ordinaria dell’Ente e non all’Organo straordinario di liquidazione[22];
  • SECONDO, in senso opposto[23]: ritiene che la competenza deve fare riferimento alla disciplina vigente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi del bilancio riequilibrato (31 dicembre 2017), con relativa competenza dell’OSL[24].

Il Collegio aderisce al primo orientamento (con la conseguente legittimità della restituzione dell’anticipazione e rigetto della richiesta del Comune), seguendo l’indicazione temporale della norma vigente al momento della dichiarazione del dissesto avvenuta nell’anno 2018, con l’applicazione della preclusione di cui al comma 10 dell’art. 255 del TUEL: «non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222 … nonché l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all’articolo 222».

Diversamente, risulterebbe altrimenti parzialmente frustrata la ratio sottesa alla nuova formulazione normativa, che è espressamente quella «di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria su tutto il territorio nazionale, tenuto conto dell’essenzialità del medesimo per il funzionamento degli Enti locali, nonché di garantirne la sostenibilità economico – finanziaria, anche per finalità di tutela e di coordinamento della finanza pubblica», nonché assicurare, attraverso l’accesso alle risorse liquide del tesoriere, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali[25].

Seconda questione: restituzione degli interessi sulle anticipazioni

La seconda questione attiene alla richiesta di restituzione degli interessi maturati sull’anticipazione che viene accolta per la sola parte che eccede la dichiarazione di dissesto: ossia, la parte che «eccede gli interessi maturati fino alla dichiarazione di dissesto (1° marzo 2018). Sulle anticipazioni relative all’esercizio 2017 sono, infatti, maturati anche gli interessi, in applicazione della generalissima regola di remunerabilità del capitale», ai sensi dell’art. 248, Conseguenze della dichiarazione di dissesto, quarto comma del TUEL: «dalla data della deliberazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 256 (Liquidazione e pagamento della massa passiva) i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria».

Dal chiaro tenore della norma, in claris non fit interpretatio[26], è da considerare legittimo il pagamento degli interessi sino alla dichiarazione di dissesto, quelli residui (dopo la dichiarazione) non possono essere restituiti poiché non dovuti (il tesoriere sarà tenuto alla restituzione): il pagamento «rappresenta una violazione delle… norme procedurali, di natura pubblicistica, che attengono alla gestione delle anticipazioni di tesoreria dell’ente dissestato, alle quali l’Ente locale non può derogate. Ammettere la non ripetizione di tali somme frusterebbe, inoltre, le finalità di tutela della finanza pubblica che ispirano il quadro normativo di riferimento».

Brevi riflessioni

La dichiarazione di dissesto governa le modalità dell’anticipazione di tesoreria secondo il criterio per cui l’imputazione ai due bilanci risultanti dalla segregazione (in bonis e del dissesto) avviene in base alla competenza economica della transazione contabile sottostante, in quanto agganciata alla data del fatto di gestione e non a quella di esigibilità giuridica dell’obbligazione pecuniaria (postulato n. 16 dei principi generali di cui all’all. n. 1 del D.Lgs. n. 118/2011; paragrafo 2, all. 4/2, del cit. D.Lgs. n. 118/2011)[27].

Il criterio della natura è disciplinato dall’art. 255, comma 10, del TUEL, rispondente a finalità di diritto pubblico in deroga al criterio temporale, limitatamente ad alcuni debiti non finali, cioè non legati, a livello sinallagmatico, con l’erogazione di beni e servizi alla comunità.

Si tratta di debiti per l’ammortamento/restituzione di alcune operazioni finanziarie a sostegno del ciclo di funzionamento (ex art. 119, comma 4, Cost.) e, in particolare l’anticipazione di tesoreria, di cui all’art. 222 del TUEL: tali poste rimangono a carico del bilancio in bonis anche se i debiti sono sorti prima della segregazione, assecondando da una parte, un criterio di rappresentatività, essendo la richiesta rimessa alla competenza dell’organo politico (una sorta di manovra di preventiva salvaguardia), dall’altra parte, per evitare che il tesoriere sia esposto alla concorsualità per i crediti dei fornitori di capitale finanziario, cioè sia gravato dal rischio di comune esposizione insieme agli altri creditori[28], con effetti di disincentivare il servizio di tesoreria, con l’ulteriore effetto di non garantire coperture considerate essenziali per il buon andamento dell’Amministrazione (ex art. 97 Cost.).

Si potrebbe sostenere che attraverso l’anticipazione di tesoreria si intenderebbe garantire (non è così, secondo i depositari della formula whatever it takes, fautori della cessione di sovranità finanziaria) un certo margine di flessibilità rispetto alla cruente manovra di imporre nuove tassazioni, una palese deroga alla regola del Fiscal Compact (il Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance dell’Unione europea del 2 marzo del 2012, che impone vincoli economici comuni con l’obiettivo di contenere il debito pubblico nazionale di ciascun Paese firmatario, garantendo il cit. principio dell’equilibrio di bilancio).

Riflessioni che aprirebbero scenari sulle politiche monetarie “globalistiche”, un nuovo ordine mondiale (NWO) del credito o debito, rilevando la piena privatizzazione della finanza pubblica, dove i “decisori” non rispondono al popolo (ex art. 1, comma 2, Cost.); ma andremo fuori tema visto che l’etica – proprio lì – intende agire (forse).

La sentenza n. 41/2022 della sez. giurisdizionale Umbria della Corte dei conti espone in chiaro il precetto normativo e la sua esegesi sistematica, assicurando l’equilibrio del sistema ordinamentale, sia sotto il profilo della dovuta restituzione al tesoriere dell’anticipazione che del principio dell’affidamento, in linea con la circolarità del credito, privando l’OSL di ricorrere a questa modalità di finanziamento, e, dunque, all’amministrazione attiva, prerogativa dell’organo rappresentativo, rispetto ad una gestione straordinaria e limitata nel tempo e nei modi.

Si compie e completa, in questa cangiante interpretazione, la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un Organo straordinario (ed instabile), distinto dagli organi istituzionali dell’Ente locale (quelli eletti), con la possibilità di produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’Ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo, con l’unico limite rappresentato dall’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della gestione liquidatoria: le anticipazioni non possono, pertanto, essere imputate a tale organo, al quale ne è preclusa l’ingerenza nello spirito della legge.

[1] Un Ente locale si trova in situazione di dissesto finanziario laddove non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, oppure non possa far fronte a crediti azionati nei suoi confronti da terzi né con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio del bilancio, né con lo straordinario riconoscimento del debito fuori bilancio, TAR Campania, Napoli, sez. V, 26 giugno 2019, n. 3514. Infatti, la dichiarazione di dissesto finanziario è un atto rigidamente vincolato che, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. 267 del 2000, si rende necessario laddove l’Ente non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero qualora esistano nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con gli strumenti forniti dalle norme di contabilità, TAR Campania, Napoli, sez. I, 15 aprile 2015, n. 2117.

[2] Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, Deliberazione n. 110/2018/PAR.

[3] Corte dei conti, sez. contr. Sicilia, Deliberazione n. 25/2022/PRSP, dove si afferma che il sistematico utilizzo – senza soluzione di continuità – dell’anticipazione di tesoreria costituisce comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, per l’assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, incide sulla corretta imputazione dell’indebitamento alle spese d’investimento (una violazione dell’art. 119 Cost.).

[4] Già proposta in sede costituente e non accolta (vedi, EINAUDI, «proporre spese senza nemmeno rendersi conto dei mezzi necessari per fronteggiarle», intervento nel corso della seduta del 24 ottobre 1946, Atti Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Seconda Sottocommissione, pag. 419), recepita a seguito della Raccomandazione del Consiglio UE del 12 luglio 2011, sul programma nazionale di riforma 2011 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell’Italia, 2011-2014, ove si invita ad «attuare il risanamento finanziario previsto nel 2011 e nel 2012 allo scopo di garantire la correzione del disavanzo eccessivo in linea con le raccomandazioni del Consiglio nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, portando alla decrescita dell’elevato rapporto debito pubblico/PIL», ritenendo, in avversione con le teorie keynesiane dei poteri esercitabili dagli organi democraticamente eletti, che possano compromettere la stabilità dei prezzi, da alcuni definito come un deficit di democrazia, impedendo l’adozione di misure anticicliche, con la neutralizzazione delle Autonomie Locali. Si rinvia, PIROZZOLI, Il vincolo costituzionale del pareggio di bilancio, Rivista telematica giuridica dell’AIC, 2011, n. 4; PISAURO, La regola costituzionale del pareggio di bilancio e la politica fiscale nella Grande Recessione: fondamenti economici teorici e pratici, Atti del seminario, La nuova governance fiscale europea. Fiscal Pact, cornice europea e modifiche costituzionali in Italia: problemi aperti e prospettive, Luiss Guido Carli, Roma, 9 novembre 2012; CHESSA, Il pareggio di bilancio tra ideologie economiche, vincoli sistemici dell’unione monetaria e principi costituzionali supremi, Atti del seminario, Ragionando sull’equilibrio di bilancio- La riforma costituzionale del 2012 tra ideologie economiche, vincoli giuridici ed effettiva giustiziabilità, Università di Ferrara – Dipartimento di Giurisprudenza, Ferrara, 1° febbraio 2016.

[5] Corte dei conti, sez. contr. Veneto, Deliberazione 30 aprile 2013, n. 110.

[6] TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 agosto 2017, n. 4048.

[7] Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, Deliberazione 19 marzo 2021, n. 32.

[8] Cfr. Corte dei conti, sez. contr. Calabria, Deliberazione n. 32/2022/PAR; idem Corte dei conti, sez. contr. Molise, Deliberazione n. 134/2017/PAR.

[9] Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143.

[10] Corte dei conti, sez. contr. Lazio, Delibera n. 61/2022/PAR. Il dissesto è una procedura concorsuale «a tutela dell’eguaglianza tra i creditori», Corte Cost., sentenza n. 154/2013, punto 7.1.

[11] Corte di Cassazione Civile, SS.UU., 3 aprile 2009, n. 8113 e 7 febbraio 2002, n. 1734. Ai fini del relativo riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, da identificare non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia invocata, quanto soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da determinare con riguardo ai fatti allegati, Corte di Cassazione Civile, SS.UU., 5 luglio 2013, n. 16883; idem Corte di Cassazione Civile, 28 maggio 2013, n. 13178.

[12] Con l’aggiunta della locuzione «e comunque nelle materie di contabilità pubblica», si affida direttamente e complessivamente alla giurisdizione della Corte dei conti, senza necessità di alcuna ulteriore interpositio legislatoris, i giudizi ad istanza di parte “nelle materie di contabilità pubblica”, come ad esempio quelli attinenti al rapporto di tesoreria e all’anticipazione di cassa, Corte dei conti, sez. giur. Calabria, 18 dicembre 2020, n. 417.

[13] Corte di Cassazione Civile, SS.UU., Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1414.

[14] Cfr. Corte Cost., 17 novembre 1982, n. 185.

[15] Il servizio di tesoreria è una concessione di servizio pubblico per effetto della quale il Comune attribuisce al tesoriere propri diritti e propri poteri per riscuotere o pagare somme, conferendogli l’esercizio di poteri pubblicistici, quali il maneggio del denaro pubblico e il controllo sulla regolarità dei mandati, nonché sul rispetto dei limiti degli stanziamenti in bilancio, Consiglio di Stato, sez. V, 25 febbraio 2014, n. 877.

[16] Corte di Cassazione Civile, SS.UU., Ordinanza 20 ottobre 2020, n. 22810. Vedi, anche, Corte dei conti, sez. giur. Toscana, 7 luglio 2022, n. 204.

[17] Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sull’impugnazione di un provvedimento, adottato dal Comune, con il quale siano contestate al concessionario del servizio pubblico di tesoreria dell’Ente territoriale irregolarità di gestione tali da cagionare un pregiudizio patrimoniale all’Ente medesimo, trattandosi di un giudizio sulla responsabilità contabile di un soggetto che, in virtù del rapporto di tesoreria, ha avuto il maneggio del denaro pubblico, Corte di Cassazione Civile, SS.UU., Ordinanza 24 dicembre 2018, n. 33362.

[18] Corte dei conti, sez. giur. Calabria, 12 febbraio 2020, n. 62.

[19] Norma inserita dell’art. 1, comma 878, della Legge di bilancio per il 2018.

[20] Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 12 gennaio 2022, n. 1, dove si chiarisce, altresì, che le «norme sul dissesto finanziario degli Enti locali, contenute nel Titolo VIII, Capi II-IV del TUEL, sono preordinate al ripristino degli equilibri di bilancio degli Enti locali in crisi, mediante un’apposita procedura di risanamento, delineando una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente, a tutela della gestione corrente, che sarebbe pregiudicata se in essa confluissero debiti sostanzialmente imputabili alle precedenti gestioni amministrative (che sono state a tal punto fallimentari da determinare il dissesto dell’Ente), in modo da garantire, per il futuro, la sostenibilità finanziaria del bilancio ordinario».

[21] Corte dei conti, sez. contr. Puglia, Deliberazione n. 96/2019/PAR.

[22] Corte dei conti, sez. contr. Sicilia, Deliberazione n. 39/2020/PAR, idem Ministero dell’Interno, Dip. Affari Interni e Territoriali, Direzione centrale della finanza locale, Parere 3 aprile 2020.

[23] Corte dei conti, sez. contr. Umbria, Deliberazione n. 14/2021/PAR.

[24] Corte dei conti, sez. giur. Calabria, 12 febbraio 2020, n. 60, nella quale si afferma che debbano rientrare nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione le anticipazioni di tesoreria non restituite dal Comune al 31 dicembre 2017. Idem, Corte dei conti, sez. contr. Lazio, Deliberazione n. 8/2019, PAR, che demanda all’OSL ogni valutazione in merito alla verifica se le poste contabili debbano essere inserite, o meno, nella categoria dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata.

[25] Cfr. il comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013.

[26] L’orientamento che prefigura la priorità gerarchica del criterio letterale afferma che la regola compendiata dal brocardo “in claris non fit interpretatio” non trova applicazione quando le espressioni letterali utilizzate, benché chiare, non siano “univocamente intellegibili”, oppure il loro significato risulti “ambiguo”, Corte di Cassazione Civile, sez. lavoro, Ordinanza 6 aprile 2022, n. 11182; Corte di Cassazione Civile, sez. II, Ordinanza 11 novembre 2021, n. 33451.

[27] Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 1/2022 e n. 15/2020; Corte dei conti, sez. contr. Campania, Deliberazione n. 57/2020/QMIG; Corte dei conti, sez. Autonomie, n. 12/2020/QMIG.

[28] La procedura del dissesto è ispirata al principio della par condicio dei creditori, di indirizzare per il soddisfacimento forzoso del credito dalla esecuzione individuale verso la speciale procedura amministrativa di liquidazione, TAR Lazio, Latina, sez. I, 18 settembre 2012, n. 654.

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