Dissesto, al commissario anche i debiti fuori bilancio da fondi vincolati di Vincenzo Giannotti Q E L Esclusivo per Quotidiano Enti Locali & PA pdf L’atto di orientamento dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali Per gli enti in dissesto il legislatore, con il Dl 17/2017, è intervenuto trasferendo la competenza dei residui attivi e passivi all’organismo straordinario di liquidazione in presenza di fondi vincolati , quale deroga specifica all’articolo 255, comma 10 del testo unico che esclude in via generale la gestione dei residui senza alcuna distinzione con quelli vincolati. L’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, con proprio atto di orientamento del 26 ottobre 2018, auspica una estensione anche in presenza di eventuali ipotesi di debiti fuori bilancio generati da una errata destinazione dei fondi vincolati, ferma restando la necessaria collaborazione istituzionale tra ente dissestato e Organismo straordinario di liquidazione, con l’obiettivo di evitare ipotesi di discriminazioni tra i creditori. Le indicazioni del legislatore In considerazione della necessaria e diversa garanzia dei crediti vantati su fondi vincolati, ossia riferiti a risorse che siano collegate a specifiche entrate dell’ente confluenti nella cassa vincolata, il legislatore ha inserito una possibile deroga al trasferimento nella massa passiva dei residui all’Organismo straordinario di liquidazione, inserendo l’articolo 36 del Dl 50/2017 secondo cui «1. In deroga a quanto previsto dall’art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione. 2. L’amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell’organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori”. Si tratta di una gestione posta al di fuori della massa passiva ma pur sempre rientrante nella disciplina della «acquisizione dei mezzi di risanamento» disposta dall’articolo 254 del Tuel la cui fonte di finanziamento trova la sua naturale collocazione nei fondi di cassa vincolati senza necessità di incidere nella stessa massa passiva. Possibili debiti fuori bilancio dei fondi vincolati Precisata la nuova competenza trasferita dal legislatore, l’Osservatorio stigmatizza come un eventuale mancato trasferimento alla gestione straordinaria di eventuali debiti fuori bilancio discendenti da pratiche scorrette di programmazione e gestione delle entrate e delle relative spese vincolate, determinerebbe un’ipotesi di discriminazione, non giustificata, tra i creditori. Infatti quelli coinvolti nella gestione liquidatoria si trovano in posizione deteriore rispetto a coloro che, in virtù di un vincolo di destinazione così latamente ed equivocamente inteso, sono esentati dal principio di concorsualità e beneficiano, invece, della possibilità di aggredire il bilancio ordinario oltre i limiti delle risorse destinate. In effetti, l’intervento del legislatore è stato orientato a fornire ai creditori delle gestioni vincolate, a differenza dei comuni creditori, il beneficio della certezza di risorse (e anche della impignorabilità delle somme, ove previsto) a fronte delle entrata vincolate, ma purché, tale vincolo di destinazione e di copertura della spesa, sia stato impresso, contabilizzato e reso conoscibile sia ai creditori che ai terzi. L’atto di orientamento Non potendo, pertanto, incidere sulle pratiche non corrette effettuate dagli enti locali sulla tutela dei creditori di gestione vincolate, l’orientamento dell’Osservatorio è quello di estendere la novità legislativa anche a eventuali debiti fuori bilancio emersi in sede di verifiche contabili, trasferendo gli stessi alla gestione straordinaria realizzando in tal modo la par condicio tra i medesimi creditori dovuta che si sono visti sottrarre eventuale risorse vincolate per pratiche non corrette dell’ente. L’indirizzo viene reso, pur nell’ampia autonomia e indipendenza che il legislatore ha riservato all’organo straordinario, al fine di poter condividere in un unico percorso la condivisione tra organismo straordinario ed ente, anche mediante specifica intesa, con l’obiettivo di superare la criticità di eventuali debiti fuori bilancio riferiti ai fondi vincolati.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.
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