In Italia, il PNRR è in fase avanzata di attuazione a fine gennaio 2026, con l’80% circa delle risorse già ricevute dall’UE e gli ultimi obiettivi da chiudere entro agosto 2026. L’Italia ha incassato l’ottava rata da 12,8 miliardi di euro il 30 dicembre 2025, portando il totale a 153,2 miliardi su 194,4 miliardi totali (79%). È stata presentata la richiesta per la nona rata (altri 12,8 miliardi), verificata positivamente su 50 obiettivi, che porterebbe a 166 miliardi se approvata.
>> CONSULTA LA BOZZA DEL DECRETO.
Nel frattempo però è uscita la bozza del nuovo schema di decreto legge recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione» in esame al Consiglio dei Ministri che risponde alla necessità di definire misure che garantiscano la tempestiva attuazione degli interventi PNRR.
Con l’avvicinarsi del traguardo finale, il Governo punta a una governance più stringente e, contemporaneamente, a un rafforzamento della capacità amministrativa di chi opera sul territorio.
Si approfondisca con:
–Corte dei conti, via libera ai pareri “mirati” sul PNRR: nuova corsia consultiva per enti e amministrazioni;
–Decreto PNRR: segretari sempre fuori dai tetti di spesa per il personale.
Monitorare e assistere
Il provvedimento introdurrà l’obbligo per i soggetti attuatori di certificare mensilmente su ReGiS l’effettiva capacità di conseguire gli obiettivi. Tale adempimento serve a segnalare tempestivamente criticità che potrebbero attivare i poteri sostituivi.
Entro il decimo giorno di ciascun mese, ciascun soggetto attuatore dovrà caricare sulla piattaforma:
– cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento;
– relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale rilevato alla fine del mese precedente;
– l’attestazione sull’effettiva capacità di conseguimento dell’obiettivo PNRR assegnato all’intervento.
Sul fronte del supporto, il decreto prevede l’aggiornamento del riparto delle risorse per l’assistenza tecnica locale.
Gli Enti locali potranno contare anche sull’intervento di società specializzate per accelerare interventi strategici e rafforzare la propria operatività.
Proroga per gli incarichi dirigenziali
Un pilastro fondamentale della bozza di decreto è contenuto nell’articolo 2: Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR: la salvaguardia del capitale umano e delle competenze maturate in questi anni di gestione del Piano. Per scongiurare il rischio di una paralisi operativa nella fase finale e più delicata dei progetti, il provvedimento prevede una proroga generalizzata per le unità di missione e per gli incarichi dirigenziali specificamente legati al PNRR.
Il termine viene esteso fino al 31 dicembre 2026, con la possibilità di arrivare in casi selezionati fino al 2029, al fine di garantire una copertura tecnica costante fino alla chiusura definitiva di tutte le rendicontazioni. Per i Comuni, questa misura rappresenta una garanzia di stabilità: permette infatti di mantenere in servizio quelle figure chiave che hanno seguito l’iter degli interventi sin dalle fasi iniziali.
Semplificazione
Il Capo II rappresenta il “motore” della riforma, concentrandosi interamente sulle disposizioni di accelerazione degli investimenti e sullo snellimento delle procedure. Questo blocco normativo è finalizzato a rimuovere gli ostacoli burocratici che potrebbero rallentare il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
*Si rammenta che il testo citato fa parte di una bozza di decreto legge e che le disposizioni, compresi i riferimenti agli articoli, potrebbero subire variazioni durante l’iter di approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri o in sede di conversione parlamentare
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