La questione sollevata dal un Sindaco riguarda sia il diritto allo studio, riguardo i settori nei quali il Comune di residenza dell’alunno ha il dovere di intervenire e di assicurare il proprio supporto economico (libri di testo, mensa, trasporto, ecc.), sia all’ipotesi in cui in cui un alunno frequenti una scuola situata fuori dal territorio del proprio Comune di residenza ed usufruisca del servizio mensa se il Comune che eroga il servizio abbia diritto a richiedere al Comune di residenza dell’alunno il rimborso dei buoni mensa. La risposta è contenuta nella deliberazione n.371 depositata in data 25 novembre 2019 dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana.
Le indicazioni del Collegio contabile
Precisa il collegio contabile toscano come il Sindaco chiede di interpretare la normativa regionale in materia di diritto allo studio, nella parte in cui declina le competenze e gli ambiti di azione dei Comuni. Tuttavia, non è sufficiente che dall’esercizio di una certa attività derivino oneri a carico del bilancio dell’’Ente per poter ricondurre la fattispecie sottoposta nell’alveo della contabilità pubblica, con la conseguenza che il primo quesito deve ritenersi non ammissibile.
Nel secondo quesito il Sindaco chiede, invece, se sia o meno configurabile un diritto al rimborso delle spese sostenute per garantire il servizio mensa ad un alunno non residente nel proprio territorio comunale. In questo caso è necessario precisare che il servizio mensa viene qualificato anche dalla più recente normativa (D. Lgs. n. 63/2017, artt. 2, 3 e 6; prima ancora si veda il D.M. 31 dicembre 1983 e art. 6 comma 3 del D.L. n. 55/1983 e tutt’ora vigente) come servizio pubblico a domanda individuale, in quanto tale rilevante ai fini degli equilibri di bilancio (attese le prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000 artt. 112, 117, 172, 243, 251). Ma, in questo caso, il Sindaco non precisa alcuna norma che abbia attinenza ai profili inerenti agli equilibri di bilancio o, comunque, a materie rientranti nella materia della contabilità pubblica. Nel caso di specie, infatti, si è all’interno di una regolazione dei rapporti tra Comune che eroga il servizio e Comune ove ha la residenza il soggetto fruitore dello stesso, considerato che tale situazione non prevista dalla legge e rispetto alla quale, dunque, la Corte non può intervenire (che altrimenti finirebbe per sostituirsi al legislatore).
Soluzione
Pur non rispondendo al quesito posto, tuttavia, la Corte al solo fine collaborativo ed in mancanza di una regolazione legislativa, come questo tipo di rapporti possa trovare un’idonea regolamentazione, nonché una giusta composizione di interessi, attraverso l’istituto della convenzione, disciplinata dall’art. 30 TUEL.
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