Dirigenti locali, al via il test sulla performance di ente

9 Febbraio 2021
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Il nuovo contratto dei dirigenti delle Funzioni Locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, introduce, ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato, la performance organizzativa attraverso il raggiungimento di uno o più obiettivi riferiti agli effetti dell’azione dell’ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili. In questo caso, è demandata alla contrattazione integrativa indicare, sia la distribuzione di risorse correlate al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, sia la possibilità di ridurre, dal 30 al 20 percento, il livello minimo della maggiorazione del premio di risultato per il personale con valutazioni migliori. Il piano degli indicatori, previsti nel bilancio di previsione o nel conto consuntivo, rappresenta un utile riferimento per dare applicazione alla nuova disposizione contrattuale.
Le disposizioni contrattuali Il comma 5 dell’art.57 del Ccnl 17/12/2020 ha previsto che «in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) è possibile correlare l’effettiva erogazione di una quota delle risorse di cui all’art. 57, comma 2, lett. d), al raggiungimento di uno o più obiettivi, riferiti agli effetti dell’azione dell’ente nel suo complesso, oggettivamente misurabili», avendo precedentemente precisato al comma 2 che «gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 5 possono defi nire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20% (rispetto al 30%)». Il vantaggio degli enti, che potrebbero spingere nell’attuazione della disposizione contrattuale, è quella di evitare una differenzazione troppo verso l’alto della maggiorazione della retribuzione di risultato per un numero limitato di dirigenti. Si ricorda, comunque come tale obbligo, di differenziazione premiale, dovrà essere applicato obbligatoriamente solo per gli enti che abbiano almeno 6 dirigenti in servizio, escludendo in tal modo gli enti con dirigenti di minore dimensione. Le indicazioni delle sezioni riunite In sede di certificazione della preintesa del contratto dei dirigenti, le sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo (deliberazione n.21/2020), hanno accolto positivamente questa novità contenuta nella disposizione contrattuale.
È stato, infatti, precisato come si tratti di un importante passo in avanti nella direzione di ancorare l’erogazione delle risorse premiali ad elementi di performance organizzativa dell’amministrazione, potenzialmente in grado di rafforzare l’attenzione rivolta dall’azione amministrativa ai risultati ottenuti (output) e all’impatto delle politiche pubbliche sulle realtà di riferimento (outcome), in coerenza con gli obiettivi della programmazione e pianificazione. Gli indicatori della performance Ma quali sono gli obiettivi della performance di ente che possono essere considerati e al tempo stesso possono soddisfare il requisito di essere oggettivamente misurabili? Si ricorda come, i nuovi principi della contabilità armonizzata abbiano previsto l’obbligo degli enti locali di allegare, sia in sede di redazione del bilancio di previsione, sia in sede di conto consuntivo, indici sintetici e analitici di risultato. Questi ultimi, denominati «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», sono stati approvati dal ministero dell’Interno con decreto del 25 dicembre 2015. In sede di prima applicazione, il piano degli indicatori avrebbe dovuto essere adottato a partire dal rendiconto della gestione 2016 e dal bilancio di previsione 2017-2019. In questo caso, gli enti una volta individuati all’inizio dell’anno, gli obiettivi da raggiungere misurati dagli indicatori sintetici o analitici, avranno la possibilità di coinvolgere tutta la dirigenza al loro raggiungimento. In questo caso, una parte della retribuzione di risultato dei dirigenti potrà essere erogata, a seconda del raggiungimento o meno degli obiettivi collegati al miglioramento degli indicatori individuati.
Rassegna stampa in collaborazione con Mimesi s.r.l.

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