DECRETO 18 dicembre 2012 – Direttive per l’attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). (GU n.303 del 31-12-2012 )
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare
l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano al Tesoro:
di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od
estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio
e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari,
l'emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire
il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei
mercati;
di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico
interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a
trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a
sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti
previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;
Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come
modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con
il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di
Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed in particolare l'art.
47 recante «Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal
Tesoro per la gestione delle disponibilita' liquide», con il quale
sono state introdotte modifiche all'art. 5, comma 5, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;
Visto il decreto ministeriale n. 19080 del 29 luglio 2011, e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stata approvata
la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia per la gestione del conto disponibilita' del Tesoro
per il servizio di Tesoreria (di seguito «conto disponibilita'») e
dei conti ad esso assimilati;
Visto il decreto ministeriale n. 25391 del 25 ottobre 2011 con il
quale sono state disciplinate le modalita' di movimentazione della
liquidita' in essere sul conto disponibilita' e sui conti ad esso
assimilabili e di selezione delle controparti ammesse alle
operazioni;
Considerato che la Direzione II - debito pubblico - del
Dipartimento del Tesoro (d'ora innanzi indicata come «Direzione II»)
puo' porre in essere:
contratti-quadro con istituzioni finanziarie (I.S.D.A. Master
Agreement), al fine di disciplinare gli accordi di seguito indicati,
secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives
Association, gia' International Swap Dealers Association (di seguito:
«I.S.D.A.») associazione di categoria internazionalmente riconosciuta
per la definizione degli standard contrattuali;
in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito
pubblico, accordi con le medesime istituzioni finanziarie al fine di
regolamentare le operazione medesime;
altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 con il quale,
mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione
agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l'adozione
degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove
si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;
Visto il Regolamento di riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, ed in particolare l'art. 6,
comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione II -
debito pubblico - del Dipartimento del Tesoro;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» ed in
particolare l'art. 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le
disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare
e valutaria;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», ed in
particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le
disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari;
Ritenuta la necessita' di delineare gli obiettivi di riferimento
per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa nel settore delle
operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico,
stabilendo i limiti da osservare e le modalita' cui l'amministrazione
dovra' attenersi in tale attivita' durante l'anno finanziario 2013;
Decreta:
Art. 1
Emissione dei prestiti
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario
2013, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo
articolo verranno disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per
sua delega, dal Dirigente Generale Capo della Direzione II del
Dipartimento del Tesoro (d'ora innanzi indicato come «Direttore della
Direzione II»). In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le
operazioni predette potranno essere disposte dal medesimo Direttore
Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa.
Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad emissioni di titoli
di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso
fisso o variabile. Potra', inoltre, procedere all'emissione
temporanea di tranche di prestiti vigenti per consentire il ricorso
ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi
finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati.
Art. 2
Limiti dell'indebitamento
Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel
rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione
del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida
di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo
indicati.
I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione
della stessa, si dovra' contemperare l'esigenza di acquisire il
gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo
dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata
l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di
esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.
In tale attivita', il Dipartimento del Tesoro effettuera' emissioni
di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2013, la
quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15%
dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in
circolazione a quella data, la quota dei titoli «nominali» a tasso
fisso tra il 55% e il 75%, la quota dei titoli «nominali» a tasso
variabile tra il 5% e il 15%; inoltre, le quote dei titoli «reali»
indicizzati all'inflazione e dei certificati del Tesoro zero-coupon
non dovranno superare rispettivamente il 15% e il 6%. Il totale dei
prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovra'
eccedere il 30% del totale delle emissioni nette.
Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potra' effettuare, con le
modalita' di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di
titoli per particolari finalita', previste dalla normativa.
Art. 3
Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico
Il Dipartimento del Tesoro potra' effettuare operazioni di
ristrutturazione del debito pubblico su base consensuale. Tali
operazioni di ristrutturazione non sono da intendersi quali modifiche
dei termini e delle condizioni dei singoli prestiti disposte in modo
unilaterale dall'autorita' emittente.
Le predette operazioni, incluse quelle effettuate attraverso
l'utilizzo di strumenti derivati concluse nell'ambito degli accordi
di cui al successivo art. 5, avranno come obiettivi, sulla base delle
informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, il
contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la protezione
dai rischi di mercato e di rifinanziamento e il buon funzionamento
del mercato secondario dei titoli di Stato.
Le operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di
titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della
ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del D.P.R. n.
398/2003 citato in premessa, verranno disposte dal Direttore Generale
del Tesoro, o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II.
Il Dipartimento del Tesoro potra' procedere ad operazioni di
riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo
pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni
emissione.
Il Dipartimento del Tesoro potra', altresi', effettuare operazioni
di scambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli
di Stato di qualunque durata.
Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato
di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli
«Specialisti in titoli di Stato», come definiti dall'art. 23 del
decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 216.
In forza dell'art. 3, comma 2, del citato D.P.R. n. 398 del 2003, i
pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo
potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione
delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operativita'.
Art. 4
Contenimento del rischio di credito nelle operazioni di
ristrutturazione del debito pubblico
Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti
delle controparti di operazioni di ristrutturazione effettuate
attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni saranno
concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilita'.
Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si
terra' conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di
rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di
credito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre
2009 e successive modifiche.
Ove ne ravvisi l'opportunita' per la gestione del debito pubblico,
il Dipartimento del Tesoro ha facolta' di porre in essere, con le
controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi finalizzati
alla reciproca prestazione di una garanzia (collateral).
Art. 5
Accordi connessi con l'attivita' di ristrutturazione del debito
pubblico
Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore
della Direzione II, potra' stipulare i contratti - quadro I.S.D.A.
Master Agreement, di cui alle premesse, e ogni loro altro allegato,
compreso quello che disciplina gli accordi di prestazione di garanzia
di cui all'art. 4, terzo comma (Credit Support Annex) che
intercorreranno tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le
istituzioni finanziarie controparti di operazioni in strumenti
derivati, nonche' ogni altro accordo connesso, preliminare o
conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi
alle operazioni di cui all'art. 3.
Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, il Direttore
della Direzione II, firmera' gli accordi relativi ad ogni operazione
di ristrutturazione.
Art. 6
Operazioni di gestione del conto disponibilita'
Le operazioni di gestione del «conto disponibilita'» di cui ai
decreti ministeriali del 29 luglio 2011 e del 25 ottobre 2011, citati
nelle premesse, saranno disposte dal Direttore della Direzione II o,
in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della
Direzione II da questi delegato, anche in deroga a quanto disposto
dal citato decreto ministeriale del 25 ottobre 2011.
Art. 7
Decreti di approvazione e di accertamento
I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti
articoli 4 e 5, nonche' quelli di accertamento dell'esito delle
operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della
liquidita' di cui all'art. 6, verranno firmati dal Direttore Generale
del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II.
Art. 8
Obbligo di comunicazione
Il Dipartimento del Tesoro dara' regolare comunicazione all'Ufficio
di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in
forza del presente decreto, indicando i dati finanziari
caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potra'
avvenire anche utilizzando mezzi informatici.
Il Dipartimento del Tesoro dara' preventiva comunicazione al
Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche
rientrino nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie
degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella
gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel
presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al
Ministro stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2012
Il Ministro: Grilli
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