Il decreto di Agosto (d.l. n.104/2020), in considerazione dell’incertezza delle risorse da attribuire agli enti locali (minori entrate e nuove spese), differisce i termini degli equilibri di bilancio al 30 novembre 2020. Per gli enti in riequilibrio finanziario che registrino un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100, la cui capacità fiscale pro capite, determinata con DM 30 ottobre 2018, risulti inferiore a 395, oltre a ricevere specifiche risorse finanziarie potranno posticipare al 31 ottobre 2020 l’approvazione del bilancio di previsione che per tutti gli altri enti locali rimane quindi fissato al 30 settembre 2020.
Ausilio agli enti in riequilibrio finanziario
L’intervento legislativo (art.53 del d.l. 104/2020) si propone di aiutare finanziariamente non tutti gli enti in riequilibrio finanziario, ma esclusivamente quelli che abbiano un indice di criticità in tema di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore a 100 e, che allo stesso tempo, hanno una bassa capacità fiscale inferiore a 395, ottenuta dall’indice determinato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 ottobre 2018 “Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018). Nell’Allegato A al medesimo DM si rinviene la stima della capacità fiscale (CF) per ciascuno dei 6605 comuni delle regioni a statuto ordinario (calcolata sulla base dei dati del 2018)(202) sulla base della metodologia illustrata nella nota tecnica contenuta nell’allegato B al decreto. Sulla base di quanto chiarito in tale ultimo documento, la stima della CF si basa sul gettito dell’IMU e della TASI (standardizzato con criteri specifici per ciascuna categoria di immobili), che rappresenta il 47% della CF complessiva; sul cd tax gap dell’IMU e della TASI per i soli fabbricati diversi dall’abitazione principale (calcolato sulla base della differenza tra il gettito catastale ad aliquota standard, che costituisce un gettito teorico, e il gettito effettivo standardizzato); sul gettito dell’addizionale comunale IRPEF standardizzato sulla base dei redditi imponibili per l’anno 2016, desumibili dalle dichiarazioni Unico-Persone fisiche presentate nel 2017; sulla Capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che risulta derivata dalla nuova stima dei fabbisogni standard (servizio rifiuti); sulla stima econometrica della capacità fiscale residuale. Pur riguardando i singoli comuni, va evidenziato come all’interno della medesima regioni si collocano comuni con indici di CF talvolta molto diversificati fra loro (cioè con elevata varianza rispetto al valore medio), si segnala che i valori aggregati per regioni restituiscono un quadro in cui emerge che le regioni composte da comuni che in media hanno un indice inferiore a quello previsto nella presente disposizione (pari a 395) sono le seguenti: Basilicata (con CF pari a 268), Calabria (253), Campania (320), Molise (327), Puglia (354).
Precisata la platea ristretta dei Comuni in riequilibrio che potranno beneficiare degli aiuti finanziari, questi ultimi sono stati individuati con due diverse finalità. Da un alto, è stata stanziata una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, è finalizzato a favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, non derivante da “patologie organizzative”, bensì derivante dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio. La stessa sentenza, richiamata dal coma 1, della Consulta (n.115/2020) ha chiarito come le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi. Dall’altro, è stata incrementata la dotazione finanziaria del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (di cui all’art.243-ter del TUEL), da destinare esclusivamente a determinate spese correnti (per il personale, per la produzione di servizi in economia e per l’acquisizione di servizi e forniture), che siano state già impegnate.
In considerazione di questi interventi, gli enti in riequilibrio, cui sono destinati gli aiuti finanziari, possono approvare il bilancio di previsione al 30 ottobre 2020, ossia con un mese di ritardo rispetto ai restanti enti territoriali (il differimento al 30 settembre è stato previsto dall’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020).
Differimento al 30 novembre per gli equilibri di bilancio
In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, l’art.54 del d.l. 104/2020 ha disposto un ulteriore differimento, al 30 novembre 2020, del termine di adozione della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da parte dell’organo consiliare degli enti locali. Si ricorda come il termine ordinariamente fissato al 31 luglio di ogni anno dall’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n.267 del 2000 – era già stato posticipato al 30 settembre 2020 dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 106, comma 3-bis), in considerazione del differimento a tale data del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali, in conseguenza della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dall’epidemia da COVID-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze. In merito agli equilibri di bilancio, le disposizioni legislative prevedono che l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (di cui all’art. 194); c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
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