Anche i giudici contabili si adeguano in attesa delle decisioni del Governo sull’adeguamento da parte degli enti locali alla sentenza n.80/2021 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità prevista dal legislatore con l’art.39-ter del d.l. 162/2019. In questo caso il differimento di adeguamento al 31 luglio 2021 è stato indicato dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n.84/2021.
La verifica
Dall’analisi dei conti consuntivi di un ente locale è emersa che la contabilizzazione del Fondo di anticipazioni di liquidità, confluita in avanzo accantonato al momento dell’incasso, è stata utilizzata dall’ente locale per abbattere i residui attivi considerati inesigibili. E, solo in occasione del rendiconto consuntivo 2019, il comune ha costituito tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione un fondo anticipazioni di liquidità per l’importo residuo a tale data. In altri termini, in modo non diverso dalla confluenza del FAL nel FCDE, il risultato di amministrazione disponibile approvato dall’ente nei tre esercizi 2016, 2017 e 2018 non è stato determinato in modo conforme ai principi contabili poiché non è stato effettuato alcun accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, come, invece, necessario secondo la consolidata giurisprudenza contabile. In tale occasione, l’ente ha fruito della disposizioni di cui all’art.39-ter del d.l. 162/2019, con ripiano trentennale del maggior disavanzo emergente.
Le indicazioni del Collegio contabile
In merito alla quota di disavanzo da accantonamento a FAL ex art. 39 ter D.L. n. 162/2019, il Collegio contabile evidenzia che, con sentenza n. 80 del 29 aprile 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8”.
In merito all’effetto della citata sentenza della Consulta, il collegio contabile si riserva, in sede di controllo sui bilanci ed i rendiconti successivi, la verifica dell’effettivo recupero del disavanzo complessivamente emerso in occasione dell’approvazione del rendiconto 2019, disponendo al contempo che il comune comunichi, entro il 31 luglio 2021, i provvedimenti assunti a seguito della declaratoria della citata illegittimità costituzionale.
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