Destinazione proventi delle sanzioni per abbandono di rifiuti

Il D.M. 15 febbraio 2017 recante “Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni” all’art. 2 disciplina la destinazione e l’impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono di rifiuti

10 Marzo 2017
Modifica zoom
100%
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2017 il D.M. 15 febbraio 2017 recante “Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni” che all’art. 2 disciplina la destinazione e l’impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono di rifiuti, di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare).

Il 50% deve essere versato allo Stato con cadenza semestrale ed entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno; mentre l’altro 50% può essere utilizzato dal Comune nel cui territorio sono state accertate le violazioni, ma con destinazione vincolata.

LEGGI l’ART. 2 del D.M. 15 febbraio 2017

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento